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TERRAZZE DELL'IMPERIESE IGT

VIGNETI RANZO IMPERIA

VIGNETI RANZO IMPERIA

TERRAZZE DELL’IMPERIESE

I.G.T.

Decreto 18 aprile 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

denominazione dei vini

 

L'indicazione  geografica   tipica   "Terrazze   dell'Imperiese"   è riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti tipologie:   

"Terrazze dell'Imperiese" bianco;    

"Terrazze dell'Imperiese" bianco frizzante; 

"Terrazze dell'Imperiese" bianco passito;

"Terrazze dell'Imperiese" rosso; 

"Terrazze dell'Imperiese" rosso frizzante;

"Terrazze dell'Imperiese" rosso  novello;

"Terrazze dell'Imperiese" rosso passito;

"Terrazze dell'Imperiese" rosato..

 

Art. 2

base ampelografica

 

I vini ad Indicazione  Geografica  Tipica 

"Terrazze  dell'Imperiese" bianco, 

"Terrazze dell'Imperiese" bianco   frizzante,  

"Terrazze dell'Imperiese" bianco passito: 

devono  essere  ottenuti  da  vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Pigato bianco e/o Vermentino bianco da soli o congiuntamente minimo 40%;

possono concorrere alla produzione di detti  vini  le  uve  di  altri vitigni a bacca di colore analogo  non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 60% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà  di

vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

I vini ad Indicazione  Geografica  Tipica 

"Terrazze dell'Imperiese" rosso,

"Terrazze dell'Imperiese" rosso   frizzante,

"Terrazze dell'Imperiese" rosso  novello,

"Terrazze dell'Imperiese" rosso passito,

"Terrazze dell'Imperiese" rosato

devono essere  ottenuti  da vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la   seguente   composizione ampelografica:

Rossese e/o Ormeasco: da soli o congiuntamente minimo 40%;

possono concorrere alla produzione di detti  vini  le  uve  di  altri vitigni  a  bacca  di  colore  analogo  non  aromatici  idonei   alla coltivazione per la Regione Liguria  fino  ad  un  massimo  del  60% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve  da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14

agosto 2010.

 

Art. 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini  a indicazione geografica tipica "Terrazze dell'Imperiese"  è  l'intero territorio amministrativo della provincia di Imperia.

 

Art. 4

norme per la coltivazione

 

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini di cui all'art.1  devono  essere  quelle  normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche  caratteristiche di qualità.

4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono  quelli già usati nella zona: spalliera ad archetto  singolo  o  bilaterale, cordone speronato,  alberello,  Guyot  semplice  o  doppio.

I  sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.3 - Sistemi di potatura.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi  di  allevamento  della vite deve essere quella tradizionalmente usata nella zona.

4.4 -Irrigazione, forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica " Terrazze dell'Imperiese" non  deve essere superiore a:

vino rosso: 9,00 t/ha.

vino bianco: 11,00 t/ha.

vino rosato: 11,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica "Terrazze dell'Imperiese" devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

"Terrazze dell'Imperiese" bianco: 10,00% vol.,

"Terrazze dell'Imperiese" bianco passito: 11,00% vol.,

"Terrazze dell'Imperiese" rosso: 10,00% vol.,

"Terrazze dell'Imperiese" rosso passito; 11,00% vol.,

"Terrazze dell'Imperiese" rosato: 10,00% vol.

4.6. - Nuovi impianti

I primi due anni non e' consentita produzione,

al 3° anno 50%,

al 4° anno 90%,

dal 5° anno 100%.

 

Art.5

norme per la vinificazione

 

5.1 - Zona di vinificazione e imbottigliamento.

Le operazioni di vinificazione, ivi  compresi  la  frizzantatura  e/o presa di spuma, nonché l'imbottigliamento e l'invecchiamento  devono essere  effettuate  all'interno  del  territorio  dei  comuni   della provincia di Imperia.

In deroga a quanto sopra disposto è consentito che le operazioni  di vinificazione  e  imbottigliamento  siano  effettuate  in  centri  di trasformazione autorizzati nel territorio della provincia  di  Savona limitatamente alle produzioni viticole  conferite  da  operatori  che dimostrino di avvalersi di detti centri  nelle  ultime  due  campagna antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare.

5.2 - Elaborazione.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere  elaborate  in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

la tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento  delle uve sulla pianta o - dopo la raccolta - su graticci, in locali idonei anche  termo-igrocondizionati  con  ventilazione  forzata,   fino   a raggiungere

un tenore zuccherino di almeno 250 g./l.

5.3 - Resa uva / vino e vino / ettaro.

La resa massima dell' uva  in  vino,  compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva e  la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro,  è  la seguente:

 

vino bianco: 75%, 82,50 hl/ha,

vino rosso: 75%, 67,50 hl/ha,

vino rosato: 75%, 82,50 hl/ha,

vino passito: 50%, 55,00 hl/ha.

 

   

 

Per la tipologia passito l'immissione al consumo  non  e'  consentita prima del primo dicembre dell'anno successivo alla raccolta.

 

Art. 6

immissione al consumo

 

6.1 I vini a  indicazione  geografica  tipica  "Terrazze  dell'Imperiese" all'atto dell'immissione al consumo devono avere  i  seguenti  titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

"Terrazze dell'Imperiese" bianco: 10,50% vol.;

"Terrazze dell'Imperiese" bianco frizzante: 10,50% vol.;

"Terrazze dell'Imperiese" bianco passito: 13,00% vol.  di  cui  almeno  11,50% vol. svolti;

"Terrazze dell'Imperiese" rosso: 10,50% vol.;

"Terrazze dell'Imperiese" rosso frizzante: 10,50% vol.;

"Terrazze dell'Imperiese" rosato: 10,50% vol.;

"Terrazze dell'Imperiese" rosso novello 11,00% vol.;

"Terrazze dell'Imperiese" rosso passito: 13,00%  di  cui  almeno  11,50% vol. svolti.

 

Art. 7

etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1  Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi "fine ", "scelto"  ,  "selezionato",  "superiore  extra"  e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Annata.

Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui   all'art.   1   l'indicazione dell'annata di produzione delle uve  è  obbligatoria  per  qualsiasi tipo di recipiente.

 

 

Art.8

Confezionamento

 

8.1 - Volumi nominali.

i vini di cui all'articolo 1 devono essere immessi per la vendita  al dettaglio soltanto in recipienti di  volume  consentiti  dall'attuale normativa".

E' consentita la vendita diretta in azienda al consumatore finale  in damigiane non superiori a 54 litri

8.2 - Recipienti e tappatura.

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti  di vetro.

Per la tappatura dei recipienti  è  possibile  utilizzare  qualsiasi tipo di tappo previsto dalla normativa vigente.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

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