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RAVENNA IGT

VIGNETI FAENZA RAVENNA

VIGNETI FAENZA RAVENNA

RAVENNA

I.G.T.

Decreto 22 Dicembre 2010

Rettifica Decreto 15 Giugno 2011

(fonte GURI)

 

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1 La Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Aricolo 2

Base ampelografica

 

2.1 La indicazione geografica tipica “Ravenna” è riservata ai seguenti vini:

 

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

bianchi, anche nella tipologia frizzante e spumante;

rosati, anche nella tipologia frizzante e spumante.

 

2.2 I vini a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

2.3 La Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” con la specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati:

Alicante,

Ancellotta,

Barbera,

Bombino bianco,

Bonarda,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Canina nera,

Centesimino,

Chardonnay,

Ciliegiolo,

Famoso,

Fortana,

Garganega,

Malbo gentile,

Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia Istriana),

Marzemino,

Merlot,

Montù,

Moscato bianco,

Negretto,

Pinot bianco,

Pinot nero,

Raboso (da Raboso veronese),

Refosco dal peduncolo rosso,

Riesling,

Sangiovese,

Sauvignon,

Syrah,

Terrano,

Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano),

Uva Longanesi,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.

2.4 I vini a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” con la specificazione di uno dei vitigni indicati al

comma 2.3 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i vini bianchi, rossi e rosati, nella

tipologia novello per i vini rossi, e nella tipologia spumante, quest’ultima limitatamente ai vini bianchi.

2.5 La Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” con la specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 è riservata ai relativi vini, anche nella tipologia frizzante, nonché, limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche nella tipologia novello, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica

Tipica “Ravenna” comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ravenna, nella Regione

Emilia Romagna.

 

Articolo 4.

Norme per la viticoltura

 

4.1 Condizioni naturali dell’ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

4.2 Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale. comprensiva della maggiorazione prevista dal DM 2.08.1996, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica

Ravennabianco a 29,00 t/ha,

“Ravenna” rosso e rosato a 26,00 t/ha;

per i vini a Indicazione Geografica  Tipica “Ravenna” con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

 

“Ravenna” Alicante: t/ha 20,00

“Ravenna” Ancellotta: t/ha 20,00

“Ravenna” Barbera: t/ha 22,00

“Ravenna” Bombino bianco: t/ha 29,00

“Ravenna” Bonarda: t/ha 22,00

“Ravenna” Cabernet Franc: t/ha 22,00

“Ravenna” Cabernet Sauvignon: t/ha 22,00

“Ravenna” Canina nera: t/ha 26,00

“Ravenna” Centesimino: t/ha 15,00

“Ravenna” Chardonnay: t/ha 24,00

“Ravenna” Ciliegiolo: t/ha 22,00

“Ravenna” Famoso: t/ha 29,00

“Ravenna” Fortana: t/ha 26,00

“Ravenna” Garganega: t/ha 29,00

“Ravenna” Malbo gentile: t/ha 22,00

“Ravenna” Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia Istriana): t/ha 29,00

“Ravenna” Marzemino: t/ha 25,00

“Ravenna” Merlot: t/ha 22,00

“Ravenna” Montù: t/ha 29,00

“Ravenna” Moscato bianco: t/ha 29,00

“Ravenna” Negretto: t/ha 22,00

“Ravenna” Pinot bianco: t/ha 24,00

“Ravenna” Pinot nero: t/ha 22,00

“Ravenna” Raboso (da Raboso veronese): t/ha 22,00

“Ravenna” Refosco dal peduncolo rosso: t/ha 22,00

“Ravenna” Riesling: t/ha 24,00

“Ravenna” Sangiovese: t/ha 25,00

“Ravenna” Sauvignon: t/ha 24,00

“Ravenna” Syrah: t/ha 22,00

“Ravenna” Terrano: t/ha 22,00

“Ravenna” Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano): t/ha 29,00

“Ravenna” Uva Longanesi: t/ha 23,00

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” seguita o meno dalla

specificazione del vitigno, devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

 

8,50% vol. per i vini bianchi;

8,50% vol. per i vini rossi e rosati

8,50% vol. per gli spumanti.

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione

 

5.1 Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna.

È fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa comunitaria per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

5.2 Arricchimento.

È consentito, a favore dei vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna”, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

5.3 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente.

5.4 Per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

5.5 La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

Qualora venga superato detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

5.6 È consentito a favore dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo

 

6.1 I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna”, anche con la specificazione del nome di vitigno, all’atto dell'immissione al consumo devono avere un

titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 10,00%vol,

ad eccezione delle tipologie novello con o senza la specificazione del vitigno, per le quali il

titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere pari ad almeno  11,00% vol.

e delle tipologie spumante per le quali tale

titolo non deve essere inferiore a 10,00%vol.

 

Articolo 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 Alla Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

7.2 É tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7.3 Nella designazione e presentazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia.

7.4 Nella designazione e presentazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” è consentito utilizzare la menzione “vivace” secondo la normativa vigente in materia.

7.5 L’Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1 I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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