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SAN GINESIO DOC

VIGNETO RIPE SAN GINESIO

VIGNETI RIPE SAN GINESIO

SAN GINESIO

D.O.C.
D. D.  5 Ottobre 2010

(Fonte GURI)

 

Articolo 1

denominazioni dei vini

 

La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» è riservata  ai vini

«San Ginesio» rosso,

«San  Ginesio»  spumante,  nelle  tipologie secco o dolce,

che corrispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata  ai vini di cui all'art. 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione  ampelografica: 

 

«SAN GINESIO» Rosso:

Sangiovese minimo 50%;

Vernaccia  Nera,  Cabernet  Sauvignon,  Cabernet  Franc,   Merlot   e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente per un minimo del  35%,

possono concorrere altri vitigni a bacca  nera  non  aromatici,  presenti  in

ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione  nella  regione  Marche, anche congiuntamente per un massimo del 15%.

 

«SAN GINESIO» Spumante (secco o dolce):

Vernaccia  Nera:  minimo  85%,  

possono   concorrere   da   soli   o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti  gli  altri  vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione  nella  regione Marche.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» comprende  i  territori  dei  comuni  di 

San  Ginesio, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Gualdo, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano, Loro Piceno,

situati nella provincia di Macerata

 

ed è  come  di  seguito  delimitato: 

partendo dall'incrocio tra la strada statale Picena 78  con  la  s.p.  61  che conduce a Loro Piceno in prossimità di Passo Loro, la  delimitazione prosegue lungo detta s.s. 78 in direzione nord verso Passo  Colmurano fino al secondo incrocio, oltrepassato Passo Colmurano,  subito  dopo la Casa cantoniera in prossimità della  cabina  Enel.

Dall'incrocio prosegue lungo la strada in direzione nord-ovest per circa 180 m  per poi continuare in direzione ovest lungo l'impluvio fino  all'incrocio (a quota 373 m s.l.m.)  con  la  strada  bianca  che  segue  fino  ad incrociare la s.p. 129 che collega Urbisaglia con Colmurano.

Da  qui la delimitazione prosegue prima in direzione ovest/nord-ovest fino  a quota  420  m  s.l.m.  (lungo  il  crinale),  quindi   in   direzione ovest/sud-ovest  fino  all'incrocio  con  l'affluente  del   torrente Entogge (450 m s.l.m.) e continua in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale che prosegue in direzione ovest fino  all'incrocio

con l'altra strada comunale che conduce il confine fino ad incrociare

il torrente Entogge.

Il limite percorre  il  tracciato  del  torrente Entogge fino a che questo incrocia per seguirla, la strada che  segue

parallela il confine comunale tra Tolentino e Colmurano questa strada è seguita fino all'incrocio in località  la  Villa  e  prosegue  in direzione ovest sul limite comunale  tra  Tolentino  e  San  Ginesio.

Segue tale confine  fino  in  prossimità  dell'affluente  in  destra idrografica del fosso San Rocco,  da  questo  continua  in  direzione sud-ovest a quota 280 m s.l.m. per poi proseguire in direzione  della localitaà Baroncia  risalendo  di  quota  il  versante  esposto   ad est/nord-est fino  all'incrocio  con  la  strada  che  attraversa  la località Baroncia.

Da qui prosegue  lungo  la  strada  in  direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con la strada che in direzione  sud

prosegue   fino   alla   località   Sant'Andrea   Vecchio/Colvenale.

Dall'incrocio la delimitazione prosegue prima fino al limite comunale poi proseguire lungo l'affluente  in  destra  idrografica  del  fiume Fiastrone che viene seguito parzialmente in direzione ovest  per  poi proseguire in direzione  sud  lungo  il  suo  affluente  in  sinistra idrografica fino ad incrociare il  confine  comunale  del  comune  di Camporotondo di Fiastrone con Belforte del Chienti.

Quindi  prosegue in direzione  sud  fino  all'incrocio  con  il  limite  comunale  tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola fino  in  prossimità  di  case Bocci e quindi parallelamente al Fosso Savini fino ad  incrociare  il limite comunale di Caldarola con Belforte  del  Chienti.

Segue  tale limite fino in prossimità di case Gratani da dove  segue  la  strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della s.s.  77)  e  quindi fino al fiume Chienti.

Quindi prosegue  risalendo  il  fiume  Chienti fino a giungere sulla diga del lago di Caccamo;  a  questo  punto  la

delimitazione segue la sponda sud del  lago  di  Caccamo  e  prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera  fino  ad  incontrare  la  strada comunale asfaltata  nell'abitato  di  Pievefavera.

La  delimitazione segue detta strada in direzione sud/sud-est attraversando le frazioni di Croce e Vestignano  quindi  prosegue  fino  all'abitato  Valle  di Montalto, frazione del comune di Cessapalombo.

Al primo  incrocio  il confine  prosegue   in   direzione   sud-ovest   direzione   Tribbio; nell'abitato del Tribbio il confine prosegue in direzione  sud  lungo la strada bianca (che delimita l'area a bosco)  fino  in  prossimità del fosso Vallone che si segue  parallelamente  lungo  la  strada  in direzione nord-est per circa 480  m  fino  ad  incrociare  la  strada

principale in direzione sud  fino  all'incrocio  con  la  strada  che conduce alla località Roccaccia.

Da qui si prosegue in direzione est (per circa 960 m) lungo il limite comunale  tra  Cessapalombo  e  San Ginesio quindi prima in direzione sud-est poi in  direzione  nord-est fino ad incontrare l'abitato di Morichella.

Da Morichella si prosegue in direzione sud-est lungo la s.s. 502 percorre detta strada  statale in  direzione  sud  fino  incontrare  la  s.s.   78   Picena.

Quindi dall'incrocio della s.s. 502 con la s.s. Picena 78 si segue  la  s.s. 78 in direzione nord-est fino all'incrocio con la strada comunale che conduce alla località Colle, la strada è seguita fino a quota 470 m s.l.m. per poi proseguire in direzione  est/sudest  lungo  il  limite dell'area  boschiva  (posta  ad  ovest)  fino  alla  località   case Carotondo numero civico 47 a  quota 548.2 m s.l.m.

Qui percorre per un  breve  tratto  il  confine comunale tra San Ginesio e  Sarnano  fino  ad  incontrare  la  strada

asfaltata che collega Cerreto a Vecciola  segue  la  strada  fino  ad imboccare la s.p. 119 in prossimità del numero civico  87.

Prosegue su detta provinciale in direzione di Gualdo, in prossimità del km  6.

La delimitazione lascia la provinciale e prosegue  in  direzione  est seguendo l'area boschiva fino in prossimità dell'affluente in destra idrografica del fosso  Bastano.

Si  segue  parallelamente  il  fosso Bastano e quindi da questo si risale il versante lungo lo spartiacque in direzione est verso case Orlandi quindi  il  confine  prosegue  in direzione nord parallelamente all'affluente in  sinistra  idrografica

del torrente Tennacola.

Quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione  nord-ovest  fino  alla  s.p.  54  da  qui  prosegue  in

direzione nord-est attraverso case Fabioli a quota 602.4 m s.l.m., da prosegue lungo il fosso Cornuto fino a casa Quarantini in prossimità di contrada Sant'Angelo qui il confine riprende la strada provinciale che collega Gualdo a Sant'Angelo in Pontano  fino  ad  incrociare  la s.p. 45 Faleriense.

Prosegue in  direzione  del  centro  abitato  di Sant'Angelo in Pontano, prosegue su detta  strada  fino  all'incrocio

posto in prossimità di quota 452.2 m s.l.m. e  svolta  in  direzione nord est verso case Rieti e quindi prosegue in direzione  nord  prima sul torrente Ete Morto poi sul limite  comunale  tra  Sant'Angelo  in Pontano e Falerone.

Quindi nuovamente lungo il  torrente  Ete  Morto fino ad incrociare il «Fosso Bagnere» da qui si  risale  il  versante

sullo spartiacque fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno fino all'incrocio con la s.p. 44.

A questo punto il confine risale il versante lungo lo spartiacque  fino  ad  incrociare  la  s.p.  61  in prossimità  del  tornante  collocato  precisamente  sulla  curva  di livello posta a quota  342.6  m  s.l.m.  prosegue  su  questa  strada

provinciale  in  direzione  del  centro  abitato  di   Loro   Piceno, oltrepassato il centro abitato il confine prosegue  lungo  la  stessa strada fino all'incrocio con  la  strada  provinciale  Picena  78  in località Passo Loro.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «San Ginesio» devono essere quelle tradizionali  della  zona  o  comunque, atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche caratteristiche.

I sesti di  impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

I  vigneti  impiantati  successivamente  all'entrata  in  vigore  del presente disciplinare, dovranno avere una  densità  di  almeno  2.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva a ettaro, per  tutte  le  tipologie  dei vini a denominazione di origine controllata  «San  Ginesio»,  di  cui all'art. 1), è di

11,00 t/Ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata  «San Ginesio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione,  devono  assicurare  ai  vini  a denominazione di origine controllata «San Ginesio» il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

 

«San Ginesio» Rosso: 10,50% vol.;

“San Ginesio Spumante”: 9,50% vol.

 

La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie,  non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  denominazione  di  origine

controllata; oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione  Marche,  sentite  le  organizzazioni  di  categoria,  con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche e per  conseguire  l'equilibrio  di mercato, può stabilire un limite massimo di  produzione  per  ettaro inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,   dandone immediata comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione della tipologia  “San Ginesio  Rosso” devono essere effettuate all'interno del  territorio  delimitato  nel precedente art. 3.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della tipologia “San Ginesio” Spumante devono essere effettuate all'interno della zona  di produzione della uve,  delimitata  nel  precedente  art.  3  e  nelle immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di km 2,5 in linea d'aria dal confine  della  zona  di  produzione. 

Tuttavia,  su richiesta delle ditte interessate, può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche dei  vini,  specifica  autorizzazione alla elaborazione della sola tipologia spumante (secco e  dolce)  nei propri  stabilimenti  ubicati  entro  un  raggio  di  35   km   dalla delimitazione della zona di produzione di cui al precedente  art.  3, purché le ditte medesime dimostrino di  possedere  stabilimenti  nei quali hanno tradizionalmente effettuato tale operazione da almeno  10 anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

Per la tipologia “San Ginesio Rosso” è  autorizzata  la  pratica della  dolcificazione  ai  sensi  e  nei  limiti  della  legislazione vigente.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», all'atto della  immissione  al  consumo,  devono  rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

“ San Ginesio rosso”:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore : armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 15,00 gr/l;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.

 

 

“San Ginesio” spumante secco:

spuma: persistente a grana fine;

colore: rosso rubino con riflessi da violacei a granati;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: caratteristico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori: da 17,00 a 35,00 gr/l;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l;

 

”San Ginesio” spumante dolce:

spuma: persistente a grana fine;

colore: rubino con riflessi da violacei a granati;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori minimo: 50,00 gr/l

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l;

 

E' facoltà del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   la   valorizzazione   delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale  e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata «San  Ginesio»  è  vietata l'aggiunta delle  seguenti  qualificazioni  :  «superiore»,  «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso delle  indicazioni  facoltative  ammesse dalla normativa vigente.

Sulle  confezioni  contenenti  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata «San Ginesio» rosso deve figurare l'annata di  produzione delle uve.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Per il confezionamento della  denominazione  di  origine  controllata “San Ginesio” sono  ammessi  tutti  i  contenitori  consentiti  dalle vigenti norme.

L'utilizzo del  bag  in  box  è  limitato  alla  sola tipologia Rosso.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

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