Emilia Romagna › ROMAGNA DOC

ROMAGNA D.O.C.

ROMAGNA ALBANA SPUMANTE D.O.C.

ROMAGNA CAGNINA D.O.C.

ROMAGNA PAGADEBIT D.O.C.

ROMAGNA SANGIOVESE D.O.C.

ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE D.O.C.

ROMAGNA TREBBIANO D.O.C.

VIGNETI CASTEL BOLOGNESE

VIGNETI CASTEL BOLOGNESE

ROMAGNA

D.O.C.
DECRETO 22 Settembre 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

1. La Denominazione di origine controllata "Romagna" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare  di  produzione,  per  le  seguenti  tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni geografiche aggiuntive:

     

Albana spumante;

Cagnina;

Pagadebit, anche nella versione frizzante;

Pagadebit con la  menzione  geografica  aggiuntiva  (sottozona) Bertinoro, anche nella versione frizzante;

Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva;

Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva;

Sangiovese  con  una  delle   seguenti   menzioni   geografiche aggiuntive (sottozone):

      Bertinoro, solo con la menzione riserva;

      Brisighella, anche con la menzione riserva;

      Castrocaro - Terra del Sole, anche con la menzione riserva;

      Cesena, anche con la menzione riserva;

      Longiano, anche con la menzione riserva;

      Meldola, anche con la menzione riserva;

      Modigliana, anche con la menzione riserva;

      Marzeno, anche con la menzione riserva;

      Oriolo, anche con la menzione riserva;

      Predappio, anche con la menzione riserva;

      San Vicinio, anche con la menzione riserva;

      Serra, anche con la menzione riserva;

Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante.

 

N.B. il teso di questo decreto è stato personalmente suddiviso in allegati per le ex DOC al fine di migliorare e semplificare la consultazione

 

ROMAGNA ALBANA SPUMANTE

D.O.C.

 

Art. 2.

Base ampelografica

 

1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

     

"Romagna" Albana Spumante:

Albana: minimo 95%;

possono concorrere,  fino  ad  un  massimo  del  5%,  altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione  del vino a Denominazione di origine controllata "Romagna" Albana Spumante comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale  zona è così delimitata:

Provincia di Forli-Cesena:

comuni di

Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forli', Forlimpopoli,  Meldola,  Bertinoro,  Cesena,  Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

 

Per i comuni di Savignano sul Rubicone,  Cesena,  Forlimpopoli  e Forli', il limite a valle è così delimitato: 

comune  di  Savignano sul Rubicone:

dalla SS 9 via Emilia.

Comune di Cesena:

dal confine con il comune di Savignano segue la SS 9 via Emilia fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue

questa e quindi via Marzolino  Primo  fino  alla  ferrovia  Rimini  - Bologna che segue fino all'incontro con la SS 71  -  bis,  da  questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di  nuovo percorre la SS 71 - bis, segue quindi le  Vie  Vicinale  Cerchia,  S. Egidio,  via  Comunale  Boscone,  via  Madonna  dello  Schioppo,  via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio  e  l'ippodromo  comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord  della  citta' (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro.

Comune di Forlimpopoli:

dal confine con il  comune  di  Bertinoro segue la SS 9 fino all'incontro con via S. Leonardo  che  segue  fino

all'incontro con la ferrovia Rimini - Bologna, indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla SS 9 che percorre fino  al  confine del comune di Forlì.

Comune di Forlì:

dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la SS 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue questa via  e  poi

le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G.  Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini - Bologna  fino  al  casello km. 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della  città  alla SS 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

 

Provincia di Ravenna:

comuni di:

Castel Bolognese,  Riolo  Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese il limite  a  valle  e'

delimitato come segue:

Comune di Faenza:

dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la SS 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia  Rimini

- Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro  del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni  e  per  le  Vie  Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Proventa, S.  Silvestro,  Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge  a  nord  della  città  a  detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese.

Comune di Castel Bolognese:

dalla ferrovia Rimini - Bologna.

 

Provincia   di   Bologna:  

comuni    di:   

Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese,  Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti  a  valle  sono  i seguenti:

Comune  di  Imola: 

dalla  ferrovia   Rimini   -   Bologna   sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere  il  proprio confine comunale all'ingresso della predetta  strada  nel 

comune  di Castel Guelfo;

 

Comune di Ozzano Emilia:

dalla ferrovia Rimini - Bologna.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche   di   qualità.  

In particolare  sono  da  considerarsi  idonei  i   terreni   collinari, pedecollinari e, fra quelli  della  zona  di  pianura  delimitata,  i sabbiosi - argillosi anche profondi  ma  piuttosto  asciutti,  mentre sono da escludere i terreni  alluvionali  ad  alto  tenore  idrico  e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

2.2. Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di  allevamento in parete, anche con cordone permanente, la  pergoletta,  l'alberello ed il duplex;

con un minimo di 2.500 ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex,

di 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete 

di 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello.

 

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.1. La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per   la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

“Romagna” Albana spumante: 9,00 t/ha, 13,00% vol., 16,00% vol. dopo l’appassimento.

 

Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine controllata "Romagna" definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3.La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto,  su  proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di coltivazione,  può  stabilire  un  limite  massimo  di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente   disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali ed all'organismo di controllo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

1.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  le  operazioni di elaborazione  delle  tipologie  spumanti  e  frizzanti,  ossia  le pratiche enologiche per la presa di spuma e per  la  stabilizzazione, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi  tradizionali  della zona stessa.

1.2. Tuttavia, tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di produzione, è consentito che le operazioni  di  cui  al  comma  1.1. siano effettuate:

per il vino DOC "Romagna" Albana  spumante,  anche  nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì - Cesena,  Ravenna  e per  la  provincia  di  Bologna  nei  Comuni  di  Borgo   Tossignano, Casalfiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza  Imolese,  Fontanelice, Imola e Ozzano Emilia.

   

2.  Le  operazioni  di  imbottigliamento  della   tipologia   DOC "Romagna" Albana spumante, devono  essere  effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed  elaborazione  di  cui  ai comma 1.1. e 1.2.

3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione  massima  di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le seguenti:

 

“Romagna” Albana spumante: 50%, 4.500 l/ha.

 

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti  l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la DOC "Romagna" Albana  spumante  la  fermentazione  del mosto può essere effettuata,  anche  in  parte,  in  contenitori  di legno.

Il vino a  Denominazione  di  origine  controllata  "Romagna" Albana spumante deve essere ottenuto ricorrendo  alla  pratica  della fermentazione/rifermentazione naturale in  bottiglia  ("fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo  tradizionale" o  "metodo  classico"  o  "metodo  tradizionale  classico") 

o  della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave,  secondo  quanto previsto dalle norme Comunitarie e nazionali.

Per la DOC "Romagna" Albana  Spumante  la  presa  di  spuma, nell'arco della intera annata, deve  effettuarsi  con  mosti  di  uve parzialmente appassite prodotte da  vigneti  ubicati  nella  zona  di produzione di cui all'art. 3, comma 1.

I seguenti vini non possono essere  immessi  al  consumo  in data anteriore al:

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

"Romagna" Albana spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo dorato;

profumo: caratteristico, intenso, delicato;

sapore: dolce, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.

zuccheri riduttori residui: oltre 60,00 g/l;

acidità totale: non inferiore a 6 g/l;

estratto non riduttore: non inferiore a 21 gr/l.

     

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata  "Romagna”  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta", "podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4.1. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle  "vigne",  dalle  quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

4.2. La menzione "vigna" seguita dal relativo  toponimo  o  nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale  o  inferiore al carattere usato per la denominazione di origine. 

VIGNETI PREDAPPIO

VIGNETI PREDAPPIO

 

ROMAGNA CAGNINA

D.O.C.

 

Art. 2.

Base ampelografica

 

1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

"Romagna" Cagnina:

Terrano: minimo 85%;

possono concorrere, fino  ad  un  massimo  del  15%,  altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la  regione  Emilia Romagna.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

 2. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione  del vino  a  Denominazione  di  origine  controllata  "Romagna"   Cagnina comprende i comuni appresso descritti:

Provincia di Ravenna:

comuni  di 

Brisighella,  Casola  Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme;

Provincia di Forlì - Cesena: 

comuni  di 

Bertinoro,  Castrocaro Terme e Terra  del  Sole,  Cesena,  Forlì,  Forlimpopoli,  Longiano, Montiano, Modigliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

 

ART. 4

Norme per la viticoltura:

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche   di   qualità.  

In particolare  sono  da  considerarsi  idonei  i   terreni   collinari, pedecollinari e, fra quelli  della  zona  di  pianura  delimitata,  i sabbiosi - argillosi anche profondi  ma  piuttosto  asciutti,  mentre sono da escludere i terreni  alluvionali  ad  alto  tenore  idrico  e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC  "Romagna" Cagnina, la densità  minima

di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.1. La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per   la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

 “Romagna” Cagnina: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

 

Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine controllata "Romagna" definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3.La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto,  su  proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di coltivazione,  può  stabilire  un  limite  massimo  di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente   disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali ed all'organismo di controllo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  le  operazioni di elaborazione  delle  tipologie  spumanti  e  frizzanti,  ossia  le pratiche enologiche per la presa di spuma e per  la  stabilizzazione, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi  tradizionali  della zona stessa.

1.2. Tuttavia, tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di produzione, è consentito che le operazioni  di  cui  al  comma  1.1. siano effettuate:

per il vino DOC "Romagna" Cagnina, nell'intero territorio delle province di Forlì - Cesena e Ravenna;

2.  Le  operazioni  di  imbottigliamento  delle   tipologie   DOC "Romagna"   Cagnina di cui all'art. 1,  devono  essere  effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed  elaborazione  di  cui  ai comma 1.1. e 1.2.

3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione  massima  di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le seguenti:

 

“Romagna” Cagnina: 65%, 8.450 l/ha.

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti  l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

5.1. I seguenti vini non possono essere  immessi  al  consumo  in data anteriore al:

    

"Romagna" Cagnina:

10 ottobre dell'anno di raccolta delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Romagna" Cagnina:

colore: rosso violaceo;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: dolce, di corpo, un po' tannico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata  "Romagna”  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta", "podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC "Romagna", con l'esclusione delle  tipologie  Trebbiano  spumante  e  frizzante,  è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5.1. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle  "vigne",  dalle  quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

5.2. La menzione "vigna" seguita dal relativo  toponimo  o  nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale  o  inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

 

Art. 8

Confezionamento

 

Sulle bottiglie della DOC "Romagna" Cagnina deve  figurare  la specifica dolce. 

 

VIGNETI RIOLO TERME

VIGNETI RIOLO TERME

ROMAGNA PAGADEBIT

D.O.C.

 

Art. 2.

Base ampelografica

 

1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

"Romagna" Pagadebit

"Romagna" Pagadebit Bertinoro:

Bombino bianco: minimo 85%;

possono concorrere, fino  ad  un  massimo  del  15%,  altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

1. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a Denominazione di origine controllata  "Romagna"  Pagadebit comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale  zona è così delimitata:

 

Provincia di Ravenna:

Comuni  di 

Brisighella,  Casola  Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.

Per i Comuni di Castel Bolognese e Faenza il limite  a  valle  è dato dalla SS 9 via Emilia;

 

Provincia di Forlì - Cesena: 

Comuni  di 

Bertinoro,  Borghi, Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole,  Cesena,  Dovadola,   Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola,  Montiano,  Predappio,  Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Il limite a valle per i  comuni  di  Bertinoro,  Cesena,  Forli',

Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, e' il seguente:

Comune di Bertinoro:

SS 9, via Emilia;

Comune di Cesena:

dall'incrocio con il Comune di Bertinoro  sulla SS 9 (Via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la SP  51

che porta sino a S. Vittore. Poi per via San Vittore ex 71 fino  alla frazione S. Carlo.

Indi per via Castiglione, via Roversano S.  Carlo, via Comunale Roversano, via IV Novembre fino  a  ritornare  di  nuovo sulla SS 9 (Via Emilia). 

Si  prosegue  di  nuovo  per  detta  strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via CA' Vecchia.  Poi  per

via Montiano e per via Malanotte sino al confine  con  il  comune  di Longiano;

Comune di Forlì:

dal confine con il comune di Faenza  sulla  via Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte  della  Bariletta  sulla

via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Braldo fino a Villa Rovere.

Si imbocca poi la SS 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. 

Quindi si ritorna verso Forlì dopo aver percorso via Ladino, per la  SP  56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (SS  9  ter)  che  si  segue attraversando S. Martino in Strada.

Nei pressi dell'uscita dal  paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio  con la SP 4 del Bidente, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la  SP 37.

Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forli'  e  Bertinoro sul fiume Ronco;

Comune di Forlimpopoli:

dal confine con il Comune di Bertinoro  e Forlì,  sulla  SP  37,  si  segue  quest'ultima  in   direzione   di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa,  che  si  segue  sino  a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

Comune di Longiano:

dall'incrocio con il comune di  Cesena  sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia.

Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer.

Indi  per  via Massa, che passando per le frazioni  Massa,  Bolignano,  La  Crocetta, conduce fino al confine con il Comune di Savignano  sul  Rubicone  in località Ca' Ugolini;

Comune di Savignano sul Rubicone:

dal confine con  il  comune  di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune  indi  via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare  il  confine  di comune con Sant'Arcangelo di  Romagna,  dopo  aver  percorso  la  via Seibelle J.;

 

provincia  di  Rimini: 

comuni  di 

Coriano,  Misano   Adriatico, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Il limite a valle per  i  comuni  di  Misano  Adriatico,  Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna è il seguente:

Comune di Misano Adriatico:

dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta.

Poi per via  Fontacce  sino  ad  incontrare  la  SP  35  (Riccione - Tavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione  Cella  Simbeni.

Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i  comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;

Comune di Rimini:

dal confine con il comune di Sant'Arcangelo  di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso  Rimini  sino

ad incontrare l'autostrada Bologna - Rimini  che  si  segue  sino  ad incontrare il confine con il Comune di Riccione.

Comune di Sant'Arcangelo di Romagna:

dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue  per  detto  confine,  in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la  frazione Canonica. Indi per via Canonica, SP 13 sino ad incontrare il  confine

di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. 

Lungo  detto  corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

 

3.2. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata  "Romagna"  Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Bertinoro” comprende l'area di seguito delimitata:

Partendo dall'incrocio, a Forlimpopoli, tra la via Armando Diaz e la SS 9 via Emilia, si segue tale Statale in direzione  Est  sino  ad incrociare la via Settecrociari che si percorre fino alla frazione S. Vittore; ci si innesta poi sulla via S. Vittore, la si segue sino  ad incontrare via Montebellino lungo la quale si prosegue  in  direzione Formignano

Indi per via Formignano sino all'incrocio per  Teodorano; si continua a destra per la strada Teodorano -  Montecavallo  sino  a Teodorano.

Poi per la strada Meldola  -  Teodorano  fino  a  Meldola; quindi si prosegue per via Meldola per Fratta; prima di Fratta  Terme si gira  a  sinistra  per  via  Monte  Fratta  comprendendo  l'intera collina; indi si prosegue fino a via Tro  Meldola  fino  all'incrocio con via Meldola per ritornare al punto di partenza, sulla  SS  9  via Emilia, via Meldola e via Armando Diaz.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche   di   qualità.  

In particolare  sono  da  considerarsi  idonei  i   terreni   collinari, pedecollinari e, fra quelli  della  zona  di  pianura  delimitata,  i sabbiosi - argillosi anche profondi  ma  piuttosto  asciutti,  mentre sono da escludere i terreni  alluvionali  ad  alto  tenore  idrico  e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna"  Pagadebit,  "Romagna"  Pagadebit  Bertinoro,  la  densità minima di piante non  dovrà  essere  inferiore  a  2.500  ceppi  per ettaro.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

 

4.1. La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per   la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

 “Romagna” Pagadebit: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Romagna” Pagadebit Bertinoro: 14,00 t/ha, 11,50% vol.

 

Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine controllata "Romagna" definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3.La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto,  su  proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di coltivazione,  può  stabilire  un  limite  massimo  di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente   disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali ed all'organismo di controllo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  le  operazioni di elaborazione  delle  tipologie  spumanti  e  frizzanti,  ossia  le pratiche enologiche per la presa di spuma e per  la  stabilizzazione, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi  tradizionali  della zona stessa.

1.2. Tuttavia, tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di produzione, e' consentito che le operazioni  di  cui  al  comma  1.1. siano effettuate:

per il vino DOC  "Romagna"  Pagadebit,  nell'intero  territorio delle province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini;

   

2. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione  massima  di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le seguenti:

 

“Romagna” Pagadebit: 70%, 9.800 l/ha;

“Romagna” Pagadebit Bertinoro: 70%, 9.800 l/ha.

 

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti  l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

   

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Romagna" Pagadebit:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

 

"Romagna" Pagadebit amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;

 profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

   

"Romagna" Pagadebit frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

"Romagna" Pagadebit amabile frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino piu' o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

"Romagna" Pagadebit Bertinoro secco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

     

"Romagna" Pagadebit Bertinoro amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

     

"Romagna" Pagadebit Bertinoro secco frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

     

"Romagna" Pagadebit Bertinoro amabile frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata  "Romagna”  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attività  agricola dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta", "podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC "Romagna", con l'esclusione delle  tipologie  frizzante,  è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5.1. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle  "vigne",  dalle  quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di

cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

5.2. La menzione "vigna" seguita dal relativo  toponimo  o  nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale  o  inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

6. La menzione  geografica aggiuntiva (sottozona) “Bertinoro” deve figurare in etichetta in  caratteri  di

dimensioni non superiori a quelli utilizzati per  la  DOC  "Romagna", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. 

VIGNETI ORIOLO

VIGNETI ORIOLO

ROMAGNA SANGIOVESE

ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE

D.O.C.

 

Art. 2

Base ampelografica:

 

1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

"Romagna" Sangiovese:

“Romagna” Sangiovese superiore:

Sangiovese: minimo 85%;

possono concorrere, fino  ad  un  massimo  del  15%,  altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la  regione  Emilia Romagna.

 

"Romagna"  Sangiovese  con  una  delle   menzione   geografiche aggiuntive (sottozone) definite nel presente disciplinare:

Sangiovese: minimo il 95%;

possono concorre altri vitigni a bacca  nera,  idonei  alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad  un  massimo  del 5%.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

4.1. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Romagna"  Sangiovese comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale  zona è così delimitata:

Provincia di  Forli'  -  Cesena: 

comuni  di 

Bertinoro,  Borghi, Castrocaro Terme e Terra del  Sole,  Cesena,  Civitella  di  Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Longiano,  Meldola,  Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico - San  Benedetto,  Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia,  Savignano  sul  Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano - Sarsina, Tredozio.

Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli', Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle è così delimitato:

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la SS 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue  questa  e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini -  Bologna,  che segue fino all'incontro con la SS 71-bis, da questa  prende  per  via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la  SS 71-bis, segue  quindi  le  vie:  Vicinale  Cerchia,  S.  Egidio,  via Comunale Boscone, via Madonna dello  Schioppo,  via  Cavalcavia,  via D'Altri  sino  al   fiume   Savio   e   l'ippodromo   comunale,   per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della  città  (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Bertinoro:

SS 9 via Emilia;

comune di Forlimpopoli:

dal confine con il  comune  di  Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro  con  via  S.  Leonardo,  che

segue fino all'incontro  con  la  ferrovia  Rimini  -  Bologna,  indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla SS 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì:

dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la SS 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue quindi questa  via

e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni,  Gramsci,  Bertini,  G. Orceoli,  Somalia,  Tripoli,  Bengasi,  Cadore,  Monte  S.   Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini -  Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla SS 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;

comuni di Montiano e Savignano  sul  Rubicone: 

dalla  SS  9  via Emilia.

 

Provincia di  Rimini: 

comuni  di 

Cattolica,  Coriano,  Gemmano, Misano  Adriatico,  Mondaino,  Monte   Colombo,   Montefiore   Conca, Montegridolfo,  Montescudo,  Morciano  di  Romagna,   Poggio   Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna,  San  Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle e' cosi' delimitato:

comuni di Cattolica, Misano Adriatico e  Riccione: 

dalla  SS  16 Adriatica;

comune di Rimini:

dal confine col comune di Riccione segue la  SS 16 Adriatica sino all'incrocio con la SS  9  Emilia  e  segue  questa

strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

comune di S. Arcangelo di Romagna:

dalla SS 9 via Emilia.

 

Provincia di Ravenna:

comuni  di 

Brisighella,  Casola  Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese, il limite a  valle  è così delimitato:

comune di Faenza:

dal confine col comune di  Forlì  dove  questo incontra la SS 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia  Rimini

- Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro  del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e  per  le  vie:  Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta,  S.  Silvestro,  Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge  a  nord  della  città  a  detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;

comune di Castel Bolognese:

dalla ferrovia Rimini - Bologna.

 

Provincia  di  Bologna: 

comuni  di  

Borgo   Tossignano,   Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola  e  Ozzano  il  limite  a  valle  è  così delimitato:

comune  di  Imola: 

dalla  ferrovia   Rimini   -   Bologna   sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro

con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere  il  proprio confine comunale all'ingresso della predetta  strada  nel  comune  di Castel Guelfo;

comune di Ozzano:

dalla ferrovia Rimini-Bologna.

 

2. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Romagna"  Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Bertinoro”, solo con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata:

Partendo dall'incrocio, a Forlimpopoli, tra la via Armando Diaz e la SS 9 via Emilia, si segue tale Statale in direzione  Est  sino  ad incrociare la via Settecrociari che si percorre fino alla frazione S. Vittore.

Ci si innesta poi sulla via S. Vittore, la si segue sino  ad incontrare via Montebellino lungo la quale si prosegue  in  direzione Formignano; indi per via Formignano sino all'incrocio per  Teodorano; si continua a destra per la strada Teodorano -  Montecavallo  sino  a Teodorano; poi per la strada Meldola  -  Teodorano  fino  a  Meldola.

Quindi si prosegue per via Meldola per Fratta; prima di Fratta  Terme si gira  a  sinistra  per  via  Monte  Fratta  comprendendo  l'intera collina; indi si prosegue fino a via Tro  Meldola  fino  all'incrocio con via Meldola per ritornare al punto di partenza, sulla  SS  9  via Emilia, via Meldola e via Armando Diaz.

   

3. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Romagna"  Sangiovese con la  menzione  geografica  aggiuntiva  (sottozona)  "Brisighella", anche  con  la  menzione  riserva,  comprende   l'area   di   seguito delimitata:

Comprende parte  dei  Comuni  di 

Brisighella,  Faenza  e  Casola Valsenio.

Dal limite nord-est della  zona  delimitata,  in  località Budrio si segue il confine amministrativo  tra  i  comuni  di  Casola Valsenio e Riolo Terme in  direzione  est.

Si  continua  seguendo  i confini amministrativi tra il comune di Brisighella e Riolo Terme  in direzione nord-est e si prosegue seguendo  i  confini  amministrativi tra i comuni di  Faenza  e  Castel  Bolognese  fino  ad  arrivare  ad

incrociare la via provinciale Tebano Villa Vezzano nei  pressi  della chiesa di Tebano.

Da qui verso sud-est fino a Casale. Si prosegue  in direzione sud lungo la strada  provinciale,  fino  ad  incrociare  la

Statale Brisighellese che si percorre  in  direzione  sud  fino  alla frazione di Errano dove si prosegue per via Chiusa di  Errano  e  poi sulla Provinciale Canaletta di Sarna in direzione  sud  est  fino  ai pressi di Villa Gessi.

Si prosegue su via Canaletta  di  Sarna  verso sud  sino  al  confine  amministrativo  fra  i  comuni  di  Faenza  e

Brisighella nei pressi della chiesa di Sarna.

Si procede sul  confine dei sopradetti confini comunali verso sud est sino ad  incrociare  la via Pian di Vicchio che si percorre in direzione  sud-ovest,  poi  si attraversa la strada provinciale  Carla  per  proseguire  tenendo  il crinale superiore denominato "Sentiero di Monte Gebolo", per arrivare alla località "Ca' Raggio" nei pressi del  lago  aziendale  dove  si prosegue per la localita' "Casa Ergazzina" poi in direzione sud-ovest in via Bicocca per poi proseguire lungo la carraia denominata "Ca' di La'" poi case Soglia e Soglietta  fino  ad  arrivare  sul  ponte  del torrente Marzeno.

Si prosegue per detto torrente in direzione sud-est fino ad arrivare al confine della provincia di Ravenna con quella  di

Forli' - Cesena dove si segue in direzione ovest.

Si  prosegue  lungo il  confine  delle  due  provincie  fino  ad  arrivare  alla   strada consorziale di Lago.

Da qui in direzione sud-ovest si  oltrepassa  la chiesa di Valpiana sino ad incrociare la strada Statale Brisighellese

nei pressi di S. Eufemia, segue la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella.

Attraversa il fiume Lamone prima del  passaggio  a livello  e  continua,  in  direzione  nord-est,   lungo   la   strada

consorziale per Santa Maria in  Purocielo. 

Oltrepassata  S.Maria  in Purocielo, prosegue in direzione nord-est lungo la  strada  forestale delle Lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa CA' Braghetto, il Tre, Donegaglia  e

dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione  sud ovest lungo la strada consorziale Zattaglia - Monte Romano fino  alla località Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla  strada di S. Andrea e dopo aver attraversato  Casone  della  Casa,  Albergo, Pagnano, Soglia ed il fiume Senio, si immette sulla Statale Casolana,

che  si  percorre  in  direzione  nord  verso  Riolo  Terme  fino  ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice. Da qui  prosegue in direzione nord-est  fino  ad  oltre  il  cimitero  di  Prugno  per proseguire lungo la strada vicinale in direzione nord-ovest verso Ca' Bosco fino ad incrociare  il  confine  di  provincia  tra  Bologna  e Ravenna.

Segue, quindi in direzione nord est il confine predetto fino alla località Budrio, punto dal  quale  la  delimitazione  ha  avuto inizio.

 

4. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese, designati  con  la   menzione   geografica   aggiuntiva   (sottozona)

“Castrocaro - Terra del Sole”, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

 Tale zona è'  così delimitata:

Comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di  

Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole 

e  la seguente parte del Comune di Forlì:

dall'incrocio di via Borsano (SP 57) con via del Tesoro, si procede per via Tomba in direzione  Massa, poi ancora per via del Tesoro. Da questa si prosegue  per  via  Braga fino a rientrare in via  del  Partigiano  (SP  56). 

Si  continua  in direzione Forlì fino all'incrocio con via del  Gualdo,  svoltando  a sinistra su  quest'ultima  (SP  141)  e  proseguendo  per  via  Ossi.

All'incrocio  con  via  Scaletta,  a   sinistra,   si   procede   per quest'ultima fino a raggiungere via Campagna di Roma, quindi ancora a sinistra e poi a destra per via Framonta fino a via Ciola,  sita  nel territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

   

5. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva  (sottozona)  “Cesena”, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

A valle il limite è stabilito dalla SS 9 via Emilia, dal confine del comune di Bertinoro all'incrocio con la via Ca' Vecchia.  Ad  est con la suddetta via Ca' Vecchia fino all'abitato di Calisese  che  si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa  fino alla via Casale che si percorre fino all'incrocio con la  via  Fageto che si percorre fino all'incrocio con  la  via  Rudigliano  e  questa attraverso l'abitato di Ardiano fino all'incrocio con la SP 75 e  per

questo fino all'incrocio con la SP  138.

Indi  fino  all'abitato  di Borello che si attraversa fino all'imbocco della SP 48 per  l'abitato di  Luzzena  che  si  attraversa  e  sempre  lungo  la  SP  48   fino all'incrocio con la strada comunale per l'abitato di  Formignano  che si attraversa e per la via Comunale Montebellino si incrocia  la  via San Carlo e si attraversa l'abitato di San Carlo e  per  la  via  San Vittore fino all'abitato di San Vittore nel cui centro si  devia  per

la SP 51 che si percorre fino alla località Diegaro; indi per la  SS 9 via Emilia fino al confine con il comune di Bertinoro.

   

6. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese,

designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Longiano”, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Sono compresi gli interi territori amministrativi dei  comuni  di

Montiano e Borghi.

Il confine a valle per  i  Comuni  di  Longiano  e Savignano sul Rubicone è delimitato dalla SS 9 via Emilia; ad  ovest dal confine del comune di Longiano con il comune di Cesena si imbocca la via Ca' Vecchia e  si  prosegue  verso  sud  fino  all'abitato  di Calisese che si attraversa.

Si imbocca la via Calisese e si  prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all'incrocio con la via Fageto percorsa fino all'incrocio con  la  via  Rudigliano  ed attraverso l'abitato di Ardiano si prosegue fino all'incrocio con  la via  Garampa  (SP  75)  e  per  via  Garampa  fino   all'abitato   di Montecodruzzo da cui si discende fino al torrente Ansa.

Si risale in località CA' di Quagliotto e si prosegue per la SP 11  attraversando gli abitati di Montegelli, Rontagnano, Barbotto e Savignano  di  Rigo fino al confine Regionale e del comune di Sarsina.

Ad est dal confine con la provincia di Rimini sulla SS 9 via Emilia in  località  Ponte di Mezzo lungo il confine con la provincia di Rimini verso  sud  fino all'incrocio  con  il  confine  regionale   e   lungo   questo   fino all'incrocio con  il  confine  del  comune  di  Sarsina  con  la  via Savignano di Rigo - Cicognaia (E/R) via Decio Raggi (Marche).

 

7. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona)  “Meldola”, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Da  Meldola  si  segue  il  confine  della  menzione   geografica aggiuntiva Predappio sino al confine  con  il  comune  di  S.  Sofia; quindi per la SP 4 sino a S. Sofia; poi per via Spinello e le SP 96 e 127 sino a Civorio; quindi per la SP 95 sino a incontrare il  confine della menzione geografica aggiuntiva San Vicinio  che  si  segue  per ritornare  a  Meldola  lungo  i  confini  della  menzione  geografica aggiuntiva Bertinoro.

   

8. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese, designati  con  la   menzione   geografica   aggiuntiva   (sottozona)

“Modigliana”,  anche  con  la  menzione  riserva, 

comprende   l'intero territorio amministrativo del Comune di Modigliana.

 

4.9. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona)  “Marzeno”, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Confine Nord: si parte dalla SP 16 all'altezza  di  via  Bertella (riferimento ex scuole di Rivalta) proseguendo fino a via Cornacchia.

La si percorre fino all'incrocio  con  via  Tuliero  all'altezza  del civico 144. Si prosegue su via Tuliero in direzione Sud verso  Sarna, comprendendo il foglio di mappa 220.

Si arriva in via Sarna e  la  si percorre in direzione Brisighella fino al confine  amministrativo  di Brisighella.

Ad Ovest ci si raccorda alla via Pian di  Vicchio  e  si prosegue fino  all'incrocio  con  la  Strada  Provinciale  Carla  per

proseguire tenendo il crinale superiore denominato "Sentiero di Monte Gebolo", per arrivare alla localita' Ca' Raggio, nei pressi del  Lago Aziendale dove si prosegue per la località Casa  Ergazzina,  poi  in direzione  Sud-Ovest  in  via  Bicocca 

Di  qui  a  seguire   fino all'innesto con la Provinciale Faentina.  Si  prosegue  in  direzione Modigliana fino all'incrocio con via Ceparano che  segna  il  confine Sud.

Si percorre tutta la via Ceparano, che  rappresenta  il  confine Sud - Est fino all'innesto con via Albonello  in  corrispondenza  dei Poderi Padernone, Paterna e Laguna.

Da via Albonello,  attraverso  il Rio Albonello, ci si  raccorda  a  via  Gabellotta  e  da  questa  si prosegue in direzione Nord su via Pietramora.

Il confine a Est  parte da via Uccellina che si raccorda a via Canovetta e  prosegue  su  via Samoggia fino a via Sandrona e poi continua fino all'innesto con  via Pietramora, nei pressi dell'incrocio con via Albonello.

   

10. La zona di produzione delle uve destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva  (sottozona)  “Oriolo”, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Comune di Faenza: dall'incrocio della via S. Lucia con  la  SS  9 via Emilia, si prosegue per tale Statale sino ad  incontrare  la  via del Braldo in località Villanova; indi per detta via sino al confine amministrativo del Comune di Castrocaro Terme e Terra del  Sole,  che si segue fino al confine tra  le  province  di  Ravenna  e  Forlì  - Cesena.

Si prende quindi per via Urbiano, via Samoggia e via S. Lucia per ricongiungersi con la SS 9 via Emilia a Faenza.

   

11. La zona di produzione delle uve destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese, designati  con  la   menzione   geografica   aggiuntiva   (sottozona)

Predappio, anche con la menzione riserva, comprende  in  tutto  o  in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Comprende tutto il territorio del Comune di  Predappio. 

Ad  esso vanno aggiunte porzioni dei  Comuni  limitrofi  di 

Forli',  Meldola, Civitella di Romagna e Galeata.

Tale   territorio   è   così    identificato:   

all'estremità settentrionale la zona  è  delimitata  dal  confine  col  Comune  di Castrocaro Terme e Terra del Sole fino all'imbocco di  via  Tomba,  e dalle vie Tomba, del Tesoro, Castel Latino,  del  Partigiano  fino  a Viale dell'Appennino (SP 3  del  Rabbi,  ex  SS  9  ter). 

La  fascia aggiuntiva rispetto al territorio comunale di  Predappio  risulta  in seguito delimitata da via Monda (imboccata in località  San  Martino in Strada) e dalla SP 4 - ex SS 310 (detta Bidentina).

Raggiunto il comprensorio di Meldola, seguendo  il  percorso  del fiume Bidente, passando per San Colombano e raggiungendo la località Gualdo, il territorio della sottozona di Predappio si espande fra  la SP 4, la Strada delle Villette fino a raggiungere la Chiesa di  Badia S. Paolo in Aquilano.

Si imbocca poi la Strada Vicinale Prati – Tomba fino  a  raggiungere   la   SP   68   (Cusercoli   -   Voltre)   fino

all'intersezione con il torrente Sarsina (confine naturale).  Da  qui si sale poi verso il Podere Canova  -  Sasina  per  immettersi  nella strada che porta da un lato a Bonalda e dall'altro a Monte Aglio. 

Da Monte Aglio si scende fino ad arrivare  all'incrocio  con  la  SP  4.

Girando a sinistra si  segue  la  SP  4  per  Nespoli,  si  raggiunge Civitella di Romagna fino a Galeata e proseguendo, oltre la località Pianetto, fino al confine con il comune di Santa Sofia.

La  linea  prosegue  identificandosi  con  il  confine   fra   il territorio comunale di Galeata e quelli - da un lato - di Santa Sofia e Premilcuore (lungo il crinale che congiunge  i  monti  Calcinari  e Altaccio) e - dall'altro, al di là dell'intersezione con la SP 3 del Rabbi - di Rocca San Casciano. Il tutto sino ad intersecare la  linea del confine comunale di Predappio.

   

12. La zona di produzione delle uve destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese, designati con  la  menzione  geografica  aggiuntiva  (sottozona)  “San Vicinio”, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni   di

Mercato Saraceno e Sarsina

ed i territori dei comuni di 

Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Cesena;

così  rispettivamente  delimitati:  in

comune di Roncofreddo

dal confine comunale con il  comune  di  Cesena lungo la SP 138 fino al confine comunale con il comune di Sogliano al Rubicone, si risale il torrente Ansa per via Ansa ed al  suo  termine si  prosegue  fino  ad  incontrare  l'abitato  di  Montecodruzzo.

Da Montecodruzzo si procede per  via  Garampa  in  Monteaguzzo  fino  al confine di Comune con il Comune di Cesena, seguendo verso valle detto confine si ritorna sulla SP 138 al confine del comune con  il  comune di Cesena.

Inoltre la porzione del  territorio  del  comune  di  Roncofreddo compreso fra l'incrocio del confine del comune di Roncofreddo con  la SP 75,  lungo  questa  fino  all'incrocio  con  la  via  Garampa;  in Monteaguzzo e per questa fino all'incrocio con il confine del  comune di Cesena lungo la  via  Garampa  indi  si  discende  seguendo  detto confine fino alla SP 75.

In comune di Sogliano al  Rubicone 

dal  confine  del  comune  di Roncofreddo lungo la SP 138 fino al confine di comune con  il  comune di Mercato Saraceno in località Cella; indi si  prosegue  per  detto confine di comune fino ad incrociare la via Paderno, si prosegue  per via Paderno, indi da Case il Pianetto lungo il  confine  comunale  si risale fino ad incrociare via Palareto in località Case Monte;  indi per il confine comunale fino all'incrocio con la SP 11 via  Barbotto, che si percorre attraverso gli abitati  di  Rontagnano  e  Montegelli

fino alla località Ca' di Quagliotto, indi lungo il confine comunale si discende lungo il torrente Ansa e la via Ansa fino all'incrocio di questa con la SP 138 in corrispondenza del confine con il  comune  di Roncofreddo.

In comune di Cesena

dall'incrocio della SP 138 con la SP 75  indi per questa si risale fino al confine  di  Comune  con  il  comune  di

Roncofreddo; per detto confine si prosegue fino ad incrociare la  via Garampa in Monteaguzzo e per questa si prosegue  fino  ad  incontrare nuovamente il confine con il comune di Roncofreddo.

Lungo questo  si discende a valle fino all'incrocio con  la  SP  138  nei  pressi  del cimitero di Gualdo; indi per la SP 131 si prosegue fino  all'incrocio con la SP 75 ed inoltre, in comune di Cesena, dall'imbocco  della  SP 48 in Borello si  prosegue  per  detta  SP  attraverso  l'abitato  di Luzzena, fino alla località Montecavallo, indi per via Casalbono  si

raggiunge localita' Il Palazzo, indi la frazione  S.  Matteo  ove  si imbocca la SP 78 che si segue fino al confine del  comune  di  Cesena con il comune di Sarsina.

   

13. La zona di produzione delle uve destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese, designati con la menzione geografica  aggiuntiva  (sottozona)  “Serra”, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

dall'incrocio, a Castel Bolognese, tra la SS 9 via Emilia e la SS 306 via Casolana,  si  segue  quest'ultima  sino  ad  incontrare  via Kennedy; indi per via Ghinotta fino ad incrociare via Biancanigo  che si percorre sino a via Boccaccio;  per  quest'ultima  sino  al  Fiume Senio che si segue finché non si incontra il confine  amministrativo tra i Comuni di Riolo  Terme  e  Brisighella. 

Si  prosegue  su  tale confine sino all'incrocio con via Tomba; indi per  via  Pediano,  via Chiesa di Pediano, via Bergullo e via dei Colli sino alla  SS  9  via Emilia che si percorre fino a ritornare all'incrocio, all'ingresso di Castel Bolognese, con la SS 306 via Casolana.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche   di   qualità.  

In particolare  sono  da  considerarsi  idonei  i   terreni   collinari, pedecollinari e, fra quelli  della  zona  di  pianura  delimitata,  i sabbiosi - argillosi anche profondi  ma  piuttosto  asciutti,  mentre sono da escludere i terreni  alluvionali  ad  alto  tenore  idrico  e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna" Sangiovese, "Romagna" Sangiovese novello,  la  densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.

Per i vigneti di nuovo impianto  atti  a  produrre  uve  per  la  DOC "Romagna" Sangiovese superiore, la  densità  minima  di  piante  non dovrà essere inferiore a 3.700 ceppi per ettaro. 

Per  i  vigneti  di nuovo impianto atti a produrre uve per la  DOC  "Romagna"  Sangiovese con una delle menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) di  seguito riportate,

Bertinoro, 

Brisighella, 

Castrocaro  -  Terra  del  Sole,

Cesena,

Longiano,

Meldola,

Modigliana, 

Marzeno, 

Oriolo, 

Predappio,

San Vicinio,

Serra,

la densità minima di piante  non  dovrà  essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione

di soccorso.

4.1. La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per   la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese novello: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese superiore: 10,50 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Bertinoro riserva 8,00 t/ha 13,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese Brisighella: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Brisighella riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese Cesena: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Cesena riserva; 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese Longiano: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Longiano riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese Marzeno: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Marzeno riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese Meldola: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Meldola riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

 “Romagna” Sangiovese Modigliana: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Modigliana riserva: 8,00 t/ha 13,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese Oriolo: 9,00 t/ha,  12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Oriolo riserva: 8,00% t/ha, 13,00 vol.;

“Romagna” Sangiovese Predappio: 9,00 t/ha 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Predappio riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese San Vicinio: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese San Vicinio riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese Serra: 9,0 0 t/ha,12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Serra riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

 

Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine controllata "Romagna" definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3.La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto,  su  proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di coltivazione,  può  stabilire  un  limite  massimo  di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente   disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali ed all'organismo di controllo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  le  operazioni di elaborazione  delle  tipologie  spumanti  e  frizzanti,  ossia  le pratiche enologiche per la presa di spuma e per  la  stabilizzazione, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi  tradizionali  della zona stessa.

1.2. Tuttavia, tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di produzione, è consentito che le operazioni  di  cui  al  comma  1.1. siano effettuate:

per i  vini  DOC  "Romagna"  Sangiovese,  "Romagna"  Sangiovese superiore 

nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna,  Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini;

per i vini DOC "Romagna" Sangiovese  designato  con  una  delle menzioni  geografiche  aggiuntive  (sottozona)  di  cui  all'art.  1, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola  od  associata (cantine sociali), nell'intero territorio delle province di  Bologna, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini;

per i vini DOC "Romagna" Sangiovese  designato  con  una  delle menzioni  geografiche  aggiuntive  (sottozona)  di  cui  all'art.  1, limitatamente ai  vinificatori  acquirenti  di  uve,  nel  territorio delimitato all'art. 3, comma 4, per la rispettiva menzione geografica aggiuntiva.

2.  Le  operazioni  di  imbottigliamento  delle   tipologie   DOC "Romagna" Sangiovese designato con  una  delle  menzioni  geografiche aggiuntive (sottozona) di cui all'art. 1,  devono  essere  effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed  elaborazione  di  cui  ai comma 1.1. e 1.2.

3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione  massima  di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese: 65%, 7.800 l/ha;

“Romagna” Sangiovese novello: 65%, 7.800 l/ha;

“Romagna” Sangiovese superiore: 65%, 6.825 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Bertinoro riserva: 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Brisighella: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Brisighella riserva: 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole riserva: 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Cesena: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Cesena riserva; 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Longiano: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Longiano riserva: 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Marzeno: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Marzeno riserva: 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Meldola: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Meldola riserva: 65%, 5.200 l/ha;

 “Romagna” Sangiovese Modigliana: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Modigliana riserva: 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Oriolo: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Oriolo riserva: 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Predappio: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Predappio riserva: 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Sangiovese San Vicinio: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese San Vicinio riserva: 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Serra: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Serra riserva: 65%, 5.200 l/ha;

 

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti  l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

4.1.Il vino DOC "Romagna" Sangiovese novello deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino  proveniente  dalla  macerazione  carbonica delle uve.

4.2.Per  la  DOC  "Romagna"  Sangiovese  e  "Romagna"  Sangiovese superiore è consentito effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando   anche   attrezzature   per   la   ventilazione   e   la deumidificazione.

5.1. I seguenti vini non possono essere  immessi  al  consumo  in data anteriore al:

"Romagna" Sangiovese:

1° dicembre dell'anno  di  raccolta  delle uve;

"Romagna" Sangiovese superiore:

1° aprile  dell'anno  successivo all'anno di raccolta delle uve;

"Romagna" Sangiovese con la menzione geografica  aggiuntiva: 

1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve;

5.2. Il vino DOC "Romagna" Sangiovese e  il  vino  DOC  "Romagna" Sangiovese superiore dopo un periodo di invecchiamento non  inferiore a

24 mesi,

a decorrere dal 1° dicembre dell'anno  di  raccolta  delle uve,

possono assumere la designazione "Romagna" Sangiovese riserva  e "Romagna" Sangiovese superiore riserva e la  loro  idoneità  chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 

22  mesi di invecchiamento.

5.3. Il vino DOC "Romagna" Sangiovese  riserva  con  la  menzione geografica aggiuntiva non può essere  immesso  al  consumo  in  data anteriore al

1° settembre  del  terzo  anno  successivo  all'anno  di raccolta  delle  uve  

ed   inoltre   è   obbligatorio   documentare

l'affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non  potrà  essere  valutata  prima  del 

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

6. Per la DOC "Romagna"  Sangiovese,  anche con  le  specificazioni  superiore  e  riserva  e  con  la   menzione

geografica aggiuntiva, è consentito  l'utilizzo  di  contenitori  in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

7.1.  Per  la  DOC  "Romagna"  Sangiovese,  "Romagna"  Sangiovese novello e "Romagna" Sangiovese superiore, è ammesso  l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol.

7.2. Nei vini a DOC "Romagna" Sangiovese con menzione  geografica aggiuntiva è vietata qualunque forma di arricchimento.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

    

"Romagna" Sangiovese:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;

profumo: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore:  armonico,  leggermente   tannico,   con   retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

     

"Romagna" Sangiovese novello:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, intenso fruttato;

sapore: asciutto o leggermente abboccato, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Romagna" Sangiovese superiore:

colore: rosso rubino tendente al  granato,  talora  con  orli violacei;

profumo: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore:  armonico,  leggermente   tannico,   con   retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

     

"Romagna" Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino tendente al  granato,  talora  con  orli violacei;

profumo: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore:  armonico,  leggermente   tannico,   con   retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

     

"Romagna" Sangiovese superiore riserva:

colore: rosso rubino tendente al  granato,  talora  con  orli violacei;

profumo: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore:  armonico,  leggermente   tannico,   con   retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

     

"Romagna" Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

     

"Romagna"  Sangiovese  riserva  con  la   menzione   geografica aggiuntiva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata  "Romagna”  è vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attività  agricola dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta", "podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC "Romagna", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5.1. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle  "vigne",  dalle  quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

5.2. La menzione "vigna" seguita dal relativo  toponimo  o  nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale  o  inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

6. Le specificazioni superiore, riserva e la menzione  geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in  caratteri  di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per  la  DOC  "Romagna", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. E'  consentito  il  confezionamento  del  vino  DOC  "Romagna" Sangiovese anche in recipienti di ceramica.

2. Per i vini DOC "Romagna"  Sangiovese  è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro  costituiti  da

un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido  non inferiore a due litri, ad esclusione della tipologia con la  menzione "vigna".

3. Per  la  DOC  "Romagna"  Sangiovese  con  menzione  geografica aggiuntiva  (sottozona)  nella  versione  riserva,  la  chiusura  dei contenitori può essere effettuata unicamente con  tappi  di  sughero naturale monoblocco.

 

VIGNETI DOZZA IMOLESE

VIGNETI DOZZA IMOLESE

 

ROMAGNA TREBBIANO

D.O.C.

 

Art. 2.

Base ampelografica

 

I vini di cui all'art. 1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

"Romagna" Trebbiano:

Trebbiano Romagnolo: minimo 85%;

possono concorrere, fino  ad  un  massimo  del  15%,  altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

5. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione  dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Romagna"  Trebbiano comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

 Tale  zona è così delimitata:

 

Provincia  di  Bologna: 

comuni  di: 

Borgo   Tossignano,   Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel  S.  Pietro  Terme,  Dozza  Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di  Ozzano  dell'Emilia,  Medicina,  Castel  Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

comune di Ozzano dell'Emilia:

dalla ferrovia Rimini - Bologna;

comune  di  Medicina:  

dal  confine  con  il  comune  di   Ozzano dell'Emilia segue la SP 253 sino all'incrocio con la  via  del  Piano

che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco  per ricongiungersi alla provinciale n 253 San Vitale;

comune di Castel Guelfo:

dalla provinciale n 253 San Vitale;

comune di Imola:

dalla provinciale n 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite  a  monte è così delimitato:

comune di Fontanelice:

dall'incrocio della strada Renana  con  il confine di provincia Bologna-Ravenna, si  prosegue  per  la  suddetta

strada sino a via D. Alighieri; poi per la SP 610 di Fontanelice  che si percorre sino al km 16,950 per imboccare  poi  la  via  Gesso. 

Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese:

dalla mulattiera che passando per  Ca' Salara congiunge i confini di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

 

Provincia di Forlì - Cesena: 

comuni  di:  Bertinoro,  Borghi,

Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico,  Civitella  di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Modigliana, Montiano,  Predappio,  Roncofreddo,  San  Mauro  Pascoli, Savignano sul Rubicone.

Per  i  comuni  di  Gatteo,  San  Mauro  Pascoli,  Savignano  sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

comune di Gatteo:

dal confine con il comune di Cesenatico,  sulla via  Cesenatico,  si  segue  quest'ultima   sino   all'incrocio   con

l'autostrada A14 Bologna - Rimini in localita' S. Angelo presso  Casa Bertorri.

Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone;

comune di  San  Mauro  Pascoli: 

dall'autostrada  A14  Bologna - Rimini;

comune di Savignano sul Rubicone:

dall'autostrada A14  Bologna - Rimini;

comune di Cesenatico:

sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata:

da Montaletto,  all'incrocio  tra  le  province  di Ravenna e Forlì - Cesena, si segue via S. Pellegrino e poi  per  via

Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico  fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

 

Provincia di  Rimini: 

comuni  di 

Cattolica,  Coriano,  Gemmano, Misano   Adriatico,   Mondaino,   Montecolombo,   Montefiore   Conca,

Montegridolfo,  Montescudo,  Morciano  di  Romagna,   Poggio   Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Cattolica:

dalla SS 16 Adriatica;

Comune di Misano Adriatico:

dalla SS 16 Adriatica;

Comune di Riccione:

dalla SS 16 Adriatica;

Comune di Rimini:

dall'incrocio  dell'autostrada  A14  Bologna - Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli  e

Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la SS 9  via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero.

Si  continua  per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino  ad  incontrare la  ferrovia  Bologna  -  Rimini.  Indi   lungo   quest'ultima   fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio  con la SS 16 Adriatica. Poi per detta statale  fino  al  confine  con  il comune di Riccione;

 

Provincia  di  Ravenna: 

comuni  di: 

Bagnacavallo,  Bagnara   di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel  Bolognese,  Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi,  Ravenna,  S.  Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di  Bagnacavallo,  Lugo,  Massalombarda,  Russi,  S. Agata sul Santerno, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Bagnacavallo:

dal confine con il comune di  Lugo  segue la SP 253 San Vitale sino all'incrocio con la via  Bagnoli  Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale  Inferiore

sino al Km 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla SP 253 San Vitale al Km 57;

Comune di Lugo:

dal  confine  con  il  comune  di  S.  Agata  sul Santerno segue la SP 253 San Vitale  sino  all'incrocio  con  la  via

Bedazzo che segue poi le vie:  Piratello,  Delle  Tombe,  S.  Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a  ricongiungersi  alla SP 253 San Vitale;

comune di Massalombarda:

dal confine con la provincia di  Bologna si segue la SP 253 San Vitale sino all'incrocio con  il  viale  della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1°  Maggio,  Fornace,  Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna - Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la SP 253 San Vitale;

Comune di Russi:

dal confine con il comune di Bagnacavallo  segue la SP 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che  segue

attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord)  e  poi  per  via Fringuellina, via Del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi  e  via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna;

Comune di S. Agata sul Santerno:

dal confine  con  il  comune  di Massalombarda si segue la SP 253 San Vitale sino all'incrocio con  la via Bel Fiore e  poi  per  via  Angiolina  e  argine  sinistro  fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la SP 253 San Vitale;

comune di Ravenna:

sono compresi i territori  a  monte  dell'area così delimitata:

dal confine con il comune  di  Russi  la  linea  di delimitazione segue, verso est, la strada di Godo - San Marco fino  a

raggiungere la SS 67 Tosco Romagnola.  Segue  detta  strada  statale, verso sud, sino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco  per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli.

Quindi per via del  Sale e poi per la provinciale del Dismano in  direzione  sud  fino  al  km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino  a  Matelica,  quindi per via Salaria e via Crociarone fino  a  Pisignano  e  poi  per  via

Confine sino ad incrociare il confine tra le province  di  Ravenna  e Forli-Cesena, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite  a  monte è così delimitato:

comune di Brisighella:

dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via  Firenze che si attraversa per poi immettersi  nella  strada  privata  Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il  fiume  Lamone.  Indi  lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebola che si  segue sino all'incrocio con il confine tra le province  di  Forli-Cesena  e Ravenna;

comune di Casola Valsenio:

dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si  segue  quest'ultima  fino  alla località Prugno. Poi per  via  del  Corso  e  via  Macello  fino  ad incontrare la SS 306 che si segue fino all'incrocio con la via  Santa Martina.

Indi si attraversa la piazza della Chiesa e per  via  Meleto si  prosegue  fino  ad  incontrare  il  fiume  Senio.  

Si   prosegue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta - Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

   

Nella  zona  di  produzione  è  compresa  l'Isola   di   Savarna delimitata come appresso: partendo  dalla  località  "La  Cilla"  la linea di delimitazione segue verso est il canale di  bonifica  destra del Reno fino a raggiungere  la  strada  S.  Alberto  -  Ravenna,  in prossimità del km 13,500.

Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Ca', il tracciato della  vecchia  ferrovia fino al C. Berbarella.

Da questo punto segue, verso ovest, la  strada di bonifica  che  passando  per  C.  Graziani,  raggiunge  la  strada

Mezzano-S.  Alberto,  in  prossimità  della  località  Grattacoppa.

Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere  la località "La Cilla" punto di inizio della delimitazione.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche   di   qualità.  

In particolare  sono  da  considerarsi  idonei  i   terreni   collinari, pedecollinari e, fra quelli  della  zona  di  pianura  delimitata,  i sabbiosi - argillosi anche profondi  ma  piuttosto  asciutti,  mentre sono da escludere i terreni  alluvionali  ad  alto  tenore  idrico  e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna" Trebbiano, la  densità minima di piante non  dovrà  essere  inferiore  a  2.500  ceppi  per

ettaro.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

 

4.1. La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per   la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

“Romagna” Trebbiano: 14,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Romagna” Trebbiano frizzante: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Romagna” Trebbiano spumante 14,00 t/ha, 10,00% vol. 

 

Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine controllata "Romagna" definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3.La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto,  su  proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di coltivazione,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente   disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali ed all'organismo di controllo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  le  operazioni di elaborazione  delle  tipologie  spumanti  e  frizzanti,  ossia  le pratiche enologiche per la presa di spuma e per  la  stabilizzazione, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi  tradizionali  della zona stessa.

1.2. Tuttavia, tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di produzione, e' consentito che le operazioni  di  cui  al  comma  1.1. siano effettuate: 

per i  vini  DOC "Romagna"   Trebbiano,   nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna,  Forlì - Cesena,

Ravenna e Rimini;

2.  Le  operazioni  di  imbottigliamento  delle   tipologie   DOC "Romagna"  Trebbiano  frizzante  e  spumante,  

di cui all'art. 1,  devono  essere  effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed  elaborazione  di  cui  ai

comma 1.1. e 1.2.

3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione  massima  di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le seguenti:

 

“Romagna” Trebbiano: 70%, 9.800 l/ha;

“Romagna” Trebbiano frizzante: 70%, 9.800 l/ha;

“Romagna” Trebbiano spumante 70%, 9.800 l/ha.

 

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti  l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

6. Per la DOC "Romagna" Trebbiano  è consentito  l'utilizzo  di  contenitori  in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Romagna" Trebbiano:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

"Romagna" Trebbiano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore:  brut,  extra  dry  in   relazione   alla   specifica tipologia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

"Romagna" Trebbiano frizzante:

spuma: fine e persistente

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata  "Romagna”  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attività  agricola dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta", "podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC "Romagna", con l'esclusione delle  tipologie  Trebbiano  spumante  e  frizzante,  è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5.1. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle  "vigne",  dalle  quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

5.2. La menzione "vigna" seguita dal relativo  toponimo  o  nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale  o  inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. E'  consentito  il  confezionamento  del  vino  DOC  "Romagna" Trebbiano anche in recipienti di ceramica.

2. Per i vini DOC "Romagna" Trebbiano è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro  costituiti  da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido  non inferiore a due litri, ad esclusione della tipologia con la  menzione "vigna".

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

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