Friuli Venezia Giulia › CARSO DOC

CARSO D.O.C.

VIGNETI RUPINGRANDE CARSO

VIGNETI RUPINGRANDE CARSO

CARSO

CARSO - KRAS

D.O.C.

DECRETO 20 Settembre 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione dei vini

 

1. La denominazione di origine controllata  «Carso»  o  «Carso  - Kras» è riservata ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni  e  ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le seguenti tipologie:

 

«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso-  Kras»  Rosso, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Chardonnay,

«Carso» o «Carso - Kras» Glera,

«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia,  anche  riserva  (da  Malvasia istriana),

«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio,

«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Traminer,

«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet franc,

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet sauvignon,

«Carso» o «Carso - Kras» Merlot, anche riserva

«Carso» o «Carso - Kras»  Refosco  dal  peduncolo  rosso,  anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano, anche riserva

 

2. La specificazione «Classico» è consentita per  i  vini  della zona di origine più antica e per la seguente  tipologia:  «Carso»  o «Carso - Kras» Terrano classico, anche riserva.

 

Art. 2

Base ampelografia

 

1. La denominazione di origine controllata di cui all'art.  1  è riservata ai vini ottenuti  da  uve  di  vigneti  aventi,  in  ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Carso» o «Carso - Kras» con uno dei  seguenti  riferimenti  di vitigno:

Chardonnay, Glera, Malvasia  (da  Malvasia  istriana),  Pinot grigio,  Sauvignon,  Traminer,  Vitovska,  Cabernet  franc,  Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e Terrano anche con la specificazione  «Classico», 

devono   essere   ottenuti   dalle   uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti per almeno l'85%;

per la restante parte possono concorrere, fino a  un  massimo del 15% le uve di altri  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo,  non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e  di Gorizia.

 

2. Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Carso»  o «Carso - Kras», con o senza la qualificazione «Rosso» è riservata al vino ottenuto, in ambito aziendale, dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano;

per la restante parte possono concorrere alla  produzione  di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, idonei  alla coltivazione per le province di Trieste  e  di  Gorizia,  da  soli  o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini a denominazione di origine  controllata  «Carso»  o  «Carso  -  Kras» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti  comuni  in provincia di Trieste:

Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico;

nonche' l'intero territorio del  comune di

Doberdo' del Lago

e parte di  quello  dei  comuni  di 

Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna d'Isonzo

in provincia di Gorizia.

 

Tale zona è cosi' delimitata: 

partendo  dalle  foci  del  Fiume Timavo, segue la costa verso est e verso sud fino al confine di Stato in prossimità di San Bartolomeo di Muggia. Da qui il limite  procede lungo tale confine verso est e poi nord - ovest fino all'intersezione

con il corso del Fiume Vipacco, in provincia di Gorizia.

Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine - Trieste, in prossimità di  Castel  Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione Trieste, fino ad incontrare l'autostrada A 4 Venezia - Trieste e proseguire lungo questa sino  ad incrociare il Fiume Timavo.

Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove e' iniziata la delimitazione.

 

2. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini a denominazione di origine  controllata  «Carso»  o  «Carso  -  Kras» Terrano  comprende  in  tutto  o  in  parte  i  comuni  di 

Trieste, Duino-Aurisina,  Monrupino  e  Sgonico 

in  provincia  di  Trieste 

Doberdo' del  Lago,  Sagrado  e  Savogna  d'Isonzo 

in  provincia  di Gorizia.

La zona è così delimitata:

partendo dal valico  di  confine  di Fernetti in comune di Monrupino, provincia di  Trieste,  si  prosegue verso nord lungo il confine di Stato  fino  da  incontrare  il  fiume Vipacco in provincia di Gorizia.

Da questo punto si discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea  ferroviaria  Udine-Trieste  in prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo questa in direzione Sagrado fino all'incrocio  con  la  delimitazione  comunale  Sagrado-Fogliano-Redipuglia.

Indi si procede lungo il suddetto confine fino a quota 111, località la Crosara per poi seguire  dopo  quota  103  il

confine  comunale  che  separa  Doberò  del  Lago  dal   comune   di Monfalcone. Giunti in prossimità Lago di Pietrarossa si  imbocca  il sentiero dei Castellieri in direzione est e  dopo  poco  più  di  un chilometro si incrocia a quota 47 la strada statale n. 55 del Vallone (Jamiščna).

Si prosegue lungo questa in direzione sud sud-est fino ad incrociare all'altezza di San Giovanni del Timavo, Mon.to III Armata, la strada statale n. 14.

Da qui la delimitazione  prosegue  lungo  la S.S. n. 14 in direzione sud-est fino a Sistiana per poi  prendere  la strada provinciale S.P. n. 1 del Carso in direzione  Aurisina,  Santa Croce e Prosecco per poi svoltare a destra per un  brevissimo  tratto lungo la Strada del Friuli e quindi prendere la  direzione  Borgo  S. Nazario e poi Monte  Grisa  fino  al  congiungimento  con  la  Strada Vicentina (Napoleonica) in direzione  Obelisco  a  Sella  di  Opicina incrocio con la strada statale n. 55.

Si segue la suddetta strada  in direzione nord-est  attraversando  la  frazione  di  Opicina  fino  a ritornare al valico di confine di Frenetti, punto di  partenza  della delimitazione.

 

3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini a denominazione di origine  controllata  «Carso»  o  «Carso  -  Kras» «Terrano  Classico»  comprende  in  tutto  o  in  parte  i  territori amministrativi dei comuni di  Trieste, 

Duino-Aurisina,  Monrupino  e Sgonico

in provincia di Trieste

ed è così delimitata:

partendo dal confine italo - sloveno  ex  valico  di  Monrupino ubicato  sulla  strada  che  dalla  stazione  di  Opicina   Campagna, precedentemente denominata Poggioreale Campagna, porta oltre  confine (km. 4,100 circa), il limite segue il confine di Stato verso  nord  - ovest fino a raggiungere, superato il Monte Sambuco,  la  strada  per Ceroglie dell'Ermada in prossimita' di quota 174.

Segue  tale  strada verso sud fino all'incrocio con quella di Ceroglie - Medeazza  (quota 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada  Ceroglie  - falde del Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord – ovest per circa 500 metri ed a quota 161 nella stessa direzione.

Segue  il sentiero  fino  ad  incrociare,  dopo  breve  tratto,  il   tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord - est fino ad incontrare la strada  per  San  Pelagio  -  Aurisina  per proseguire lungo questa verso sud - est fino a raggiungere  la  linea ferroviaria (quota 169).

Prosegue lungo questa in direzione sud  -  est  e  poco  dopo  la stazione di Opicina Campagna, incrocia la strada che da  Opicina  del Carso porta oltre confine e a tal  punto  prosegue  lungo  questa  in direzione nord - est fino a raggiungere il confine di Stato,  laddove è iniziata la delimitazione.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione dei vini «Carso» o «Carso - Kras» devono essere  quelle  tradizionali della  zona  stessa  e  atte  a  conferire  alle  uve  le  specifiche caratteristiche di qualità.

I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  di  natura  carsica  o flyschoide, idonei per le produzioni delle denominazioni d'origine di cui si tratta.

Sono   da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi    o insufficientemente soleggiati.

Per i vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Carso»  o «Carso - Kras» Terrano e «Carso» o «Carso -  Kras»  Terrano  Classico sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti  ubicati  su  suoli costituiti da terra rossa carsica derivata dalla  degradazione  delle rocce calcaree. (carso geologico).

4.2 Densità d'impianto

Per i nuovi impianti e  reimpianti  la  densità  dei  ceppi  per ettaro non può essere inferiore a 3.500 in coltura specializzata.

4.3 Forme di allevamento e sesti d'impianto

Le forme di allevamento consentite  sono  il  Guyot,  il  cordone speronato, il capovolto, la pergola triestina ed in genere  le  forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle  forme  di allevamento espanse. I sesti d'impianto sono adeguati alle  forme  di allevamento.

La Regione può consentire diverse forme di  allevamento  qualora siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

4.4 Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva a  ettaro  e  la  gradazione  minima naturale in coltura specializzata sono le seguenti:

 

“Carso” Chardonnay: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Glera: 9,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Carso” Malvasia (da Malvasia Istriana): 9,00 t/ha, 10,00% vol.

“Carso” Malvasia (da Malvasia Istriana) riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” Pinot grigio: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Sauvignon: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Sauvignon riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” Traminer: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Vitovska: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Vitovska: riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” rosso: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” rosso riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” Cabernet Franc: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

 “Carso” Cabernet Sauvignon: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

 “Carso” Merlot: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Merlot riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” Refosco dal peduncolo rosso: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Refosco dal peduncolo rosso riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” Terrano: 9,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Carso” Terrano riserva: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Carso” Terrano classico: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Terrano classico riserva: 9,00 t/ha, 11,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva ad ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla  vite  e  non  deve  superare  mediamente  i  2,6  kg uva/ceppo.

Nelle annate eccezionalmente favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a  denominazione  di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» devono essere  riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i

quantitativi di cui trattasi.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 Zona di vinificazione e di imbottigliamento

Le operazioni di  vinificazione,  ivi  compresi  l'invecchiamento obbligatorio,   l'imbottigliamento,   l'affinamento   in    bottiglia obbligatorio  nonché  l'eventuale  appassimento  delle  uve,  devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei  comuni  compresi in tutto o in parte  nella  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a produrre vini a D.O.C. «Carso» o «Carso-Kras» delimitata  all'art.  3 comma 1.

5.2 Arricchimento e colmature

E' consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di  cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie  e  nazionali con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato,  o  a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1  in  corso  di invecchiamento obbligatorio, con  vini  aventi  diritto  alla  stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite  ma  non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%  per  la complessiva durata dell'invecchiamento.

5.3 Resa uva/vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le  tipologie, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi il limite di cui  sopra,  ma  non  oltre  il  75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.

Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla   denominazione   d'origine controllata per tutta la partita.

5.4 Invecchiamento

 

5.4.1 I vini a denominazione di  origine  controllata  «Carso»  o «Carso - Kras»  Rosso  riserva,  «Carso»  o  «Carso  -  Kras»  Merlot riserva,

«Carso»  o  «Carso  -  Kras»  Refosco  dal  peduncolo  rosso riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano

«Carso» o «Carso -  Kras» Terrano Classico riserva

devono essere sottoposti ad  un  periodo  di invecchiamento obbligatorio  di  almeno 

ventiquattro  mesi, 

di  cui almeno 12 in botti di legno,

e 5 mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di  invecchiamento  decorre  dal 

1°  novembre  dell'anno  di raccolta delle uve.

Per tali vini non e' consentito l'arricchimento.

5.4.2 I vini a denominazione di  origine  controllata 

«Carso»  o «Carso - Kras» Malvasia (da Malvasia  istriana)  riserva, 

«Carso»  o «Carso - Kras» Sauvignon riserva,

«Carso» o «Carso -  Kras»  Vitovska

riserva devono essere sottoposti  ad  un  periodo  di  invecchiamento obbligatorio di almeno venti mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di  raccolta  delle  uve.   Per   tali   vini   non  è   consentito l'arricchimento.

5.5 Immissione al consumo

Per  i  seguenti  vini  a  D.O.C.  «Carso»  o  «Carso  -  Kras» l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire  dalla  data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Rosso,

Chardonnay,

Glera,

Malvasia (da Malvasia istriana), 

Pinot grigio, 

Sauvignon, 

Traminer, 

Vitovska, 

Cabernet  Franc, 

Cabernet Sauvignon,

Merlot,

Refosco dal peduncolo rosso, 

Terrano, 

Terrano Classico:

1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione  delle uve;

Rosso  riserva, 

Merlot  riserva, 

Refosco  dal  peduncolo  rosso riserva,

Terrano riserva

Terrano Classico riserva:

1° di aprile del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

 Malvasia  riserva  (da  Malvasia  istriana), 

Sauvignon  riserva,

Vitovska riserva:

1° di luglio del secondo anno successivo  a  quello di produzione delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I  vini  di  cui   all'art.   1   devono   rispondere,   all'atto dell'emissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Carso» o «Carso - Kras» Chardonnay:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Profumo: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, pieno, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Carso» o «Carso - Kras» Glera:

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Profumo: delicato, con aroma caratteristico;

Sapore: asciutto, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Carso» o «Carso  -  Kras»  Malvasia  (da  Malvasia  istriana):

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Profumo: aromatico, caratteristico, fruttato;

Sapore: asciutto, gradevole, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  15,00  g/l; 

 

«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia riserva (da Malvasia istriana):

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Profumo: aromatico, caratteristico, fruttato;

Sapore: asciutto, gradevole, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  18,00 g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;

Profumo: caratteristico;

Sapore: asciutto, pieno, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più  o  meno intenso;

Profumo: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  15,00  g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon Riserva:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più  o  meno intenso;

Profumo: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 18,00 g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Traminer:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più  o  meno intenso;

Profumo: delicato, con aroma caratteristico;

Sapore: asciutto, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Profumo: delicato, fine;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;   

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  15,00  g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska Riserva:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Profumo: delicato, fine;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  18,00 g/l.

 

«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso:

Colore: rosso rubino intenso;

Profumo: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, di corpo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  18,00  g/l.   

   

«Carso» o «Carso» Rosso Riserva o «Carso  -  Kras»  o  «Carso-  Kras» Rosso Riserva:

Colore: rosso rubino intenso;

Profumo: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, di corpo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  20,00 g/l.

   

 

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Franc:

Colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;

Profumo: caratteristico, erbaceo, gradevole;

Sapore: asciutto, erbaceo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Sauvignon:

Colore: roso rubino con eventuali riflessi granati;

Profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

Sapore: asciutto, rotondo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

 

«Carso» o «Carso - Kras» Merlot:

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Profumo: caratteristico, gradevole;

Sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;  

Acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  18,00  g/l.  

 

«Carso» o «Carso - Kras» Merlot e «Carso» o «Carso - Kras» Merlot Riserva:

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Profumo: caratteristico, gradevole;

Sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  20,00 g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Refosco o Refosco dal peduncolo rosso:

Colore: rosso rubino, più o meno intenso;

Profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;

Sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;  

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  18,00  g/l.  

 

«Carso» o «Carso -  Kras»  Refosco  o  Refosco  dal  peduncolo  rosso Riserva:

Colore: rosso rubino, più o meno intenso;

Profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;

Sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  20,00 g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano:

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

Profumo: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

Acidità totale minima: 6,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  18,00  g/l.  

   

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano  Riserva:

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

Profumo: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

Acidità totale minima: 6,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo:  20,00 g/l.

   

 

«Carso o Carso - Kras» Terrano Classico

«Carso o Carso -  Kras» Terrano Classico Riserva:

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

Profumo: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 6,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini modificare i limiti minimi  dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno, ove consentita, il sapore dei vini puo'  rivelare  lieve  sentore  di legno.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 Qualificazioni

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e  similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Annata

Nell'etichettatura  dei   vini   «Carso»   o   «Carso   -   Kras» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

 

Art. 8

Confezionamento

 

8.1 Volumi nominali e Recipienti

I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo solamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 18 litri.

 

Art. 9

Etichettatura bilingue

 

9.1 In etichetta, oltre alla denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» e le relative specificazioni di colore o  di vitigno di cui  sopra,  in  lingua  italiana,  potrà  comparire  con caratteri uguali la traduzione in lingua slovena.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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