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COLLI DEL TRASIMENO DOC

VIGNETI CORCIANO

VIGNETI CORCIANO

COLLI DEL TRASIMENO

D.O.C.

Decreto 5 Luglio 2011

(fonte GURI)

 

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno'" o "Trasimeno" è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche nelle tipologie frizzante e novello;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco e rosé;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell' ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:

Grechetto minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva:

Merlot minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva:

Gamay: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti inambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" frizzante, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo:

Trebbiano: minimo il 40%,

Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva,

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" frizzante, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello,

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato:

Sangiovese: almeno il 40%,

Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%.

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico rosé:

Pinot nero minimo 50% ,

Chardonnay e/o Pinot bianco 50%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:

Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon o Riesling italico: da

soli o congiuntamente almeno 1'85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:

Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero da soli o congiuntamente: almeno il 70%,

Sangiovese: almeno il 15%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione

nella Regione Umbria, nella misura massima del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di

Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno;

tutti in provincia di Perugia.

 

Tale zona è così delimitata:

Partendo dalla località Borghetto di Tuoro, sul confine tra l'Umbria e la Toscana e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione della zona di produzione segue il confine regionale fino a C. L'Orso; da qui prendono la strada vicinale C. L'Orso-Sanguinero giunge ai capoluogo di Tuoro per seguire indi la statale n.415 fino al confine tra i comuni di Tuoro e Lisciano Niccone.

Si svolge quindi ad est lungo detto confine comunale per prendere poi a seguire quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino all'altezza del casale Piantatina, perrisalire al casale Reppe (quota 331) a seguire successivamente la strada vicinale di casal Cerqueto fino a congiungersi con quella proveniente dalla statale n.75-bis del Trasimeno e seguirla fino alla fattoria del Pischiello; volgendosi verso sudest fiancheggia la strada vicinale del Tapello-Saiona, la strada vicinale Pietramura-Cappuccini e la strada comunale che da Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota 516) da qui segue la strada vicinale che correndo lungo il crinale delle colline passa le quote 553, 570, 531, 569, casale Civitella, quota 529-558, Cerqueto (quota 512), fino a congiungersi con la provinciale che, proveniente dalla statale n.75-bis del Trasimeno, la segue fino a Castel Rigone.

Discende poi lungo l'altra provinciale fino a Col di Censo, da dove segue la vicinale che giunge a casale Bastia e da qui

scende attraverso la mulattiera fino a casale Vegliela (quota 337) per proseguire indi su altra mulattiera che si innesta alla rotabile Magione-La Gorga nel punto in cui questa tocca il confine comunale ed il fosso Formanuova, segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana, segue verso nord-est la strada per col di Maggio e dopo averlo aggirato ad ovest incrocia il confine comunale di Corciano.

Prosegue lungo questi verso nord e alla Cantinacce verso est, fino a La Maestà (quota 457) da dove prende il sentiero verso nord per Borgo Caglio ne fino a incrociare il T. Innigati.

Discende tale corso d'acqua in direzione est alla confluenza con il T. Sambro, segue quest'ultimo verso est e alla confluenza con il T. Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta verso est immettendosi sulla strada che costeggia il corso d'acqua e lungo questa prosegue verso sud fino al bivio per Compresso vecchio.

Segue la strada verso est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sud-est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sudest toccando C. Cocilovo, podere Prugneto, il Castellaccio da dove segue la strada verso nord-est per il podere e della Fonte e prima di giungere alla sorgente piega verso est e poi sud raggiungendo C. Torre (quota 453) da dove prosegue in direzione sud-est raggiungendo, a nord-est il M. Canneto, la

strada per Canneto.

Segue tale strada in direzione sud-ovest, attraversa il Canneto e proseguendo nella stessa direzione passa a nord di Capocavallo lambisce ponte delle Cupe e all'altezza di questi segue la strada in direzione sud per podere Cesaroni (quota 251); da qui segue la strada per podere Marchesi e dopo circa 300 metri quella che verso sud-ovest raggiunge podere Campatore, lo attraversa e prosegue per la strada verso ovest fino alla Cappella S. Anna.

Da qui segue verso sud la strada per Corciano che costeggia il fosso omonimo in parte e alla quota 362 proseguendo verso sud sino a Chiugiana.

Di qui giunge fino a Strozzacapponi, dove si raccorda con la statale Pievaiola n.220 e la segue verso Città della Pieve fino all'incrocio con la statale Umbro-Casentinese n. 71, prendendo a seguire questa verso sud fino al confine tra le due province umbre e tra le circoscrizioni comunali di Città della Pieve e Monteleone di Orvieto; segue quindi detto confine provinciale e comunale fino alla ferrovia Roma-Firenze, ove volgendo a nord, prende a seguirla fino alla confluenza del fosso Paterno con il fosso Chianetta, da detta confluenza risale, sempre a nord, lungo il fosso Paterno fino al ponte della statale Umbro-Casentinese in località Po Bandino.

Da Po Bandino segue la provinciale per Paciano e prosegue fino al castello della ferrovia della linea Roma-Firenze; da qui discendendo a sud-ovest segue detta ferro via fino al confine regionale Umbria-Toscana per proseguire poi verso nord lungo detto confine regionale fino alla località Borghetto di Tuoro, punto di inizio della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da escludere i vigneti ubicati in terreni piani e di fondo valle e quelli ad una quota superiore a m 550 sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura: è ammessa irrigazione di soccorso.

 

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, vino santo o vin santo, rosso e rosato:

10,00 t/ha per le uve rosse,

11,50 t/ha per le uve bianche.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con l'indicazione dei vitigno

Grechetto: 10,00 t/ha;

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con le indicazioni di vitigno

Merlot: 9,00 t/ha,

Cabernet Sauvignon : 9,00 t/ha,

Gamay: 9,00 t/ha.

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno"

bianco scelto: 10,00 t/ha;

rosso scelto: 9,00 t/ha.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno"

spumante metodo classico: 10,00 t/ha.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rispettivamente i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo: 10,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche nella tipologia frizzante e rosato, 11,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello, 11,00% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto, 11,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto 12,50% vol.;

“Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” rosso riserva 13,00% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco e rosé, 9,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto, 11,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot, 12,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon, 12,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay, 12,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva, 13,00% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva, 13,00% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva 13,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio di spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata dall' art.3.

È comunque consentito l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" nell'intero territorio della provincia di Perugia alle ditte che abbiano effettuato tale operazione prima del 7 gennaio 1998.

Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico possono essere effettuate anche fuori zona di cui al comma 1 e, comunque, nell’ambito del territorio della Regione Umbria.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.

È ammesso l’arricchimento solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", oppure con mosti concentrati rettificati.

È consentito per tutte le tipologie l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

La resa di uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con esclusione della tipologia vino santo o vin santo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Qualora la resa superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del vin santo o vino santo non deve superare il 40%.

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, rosato, bianco e bianco scelto con o senza riferimento al nome del vitigno devono essere immessi al consumo

a decorrere dallo marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto deve essere immesso al consumo

a decorrere dal 10 ottobre successivo all'annata di produzione.

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche con nome di vitigno se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno quattro mesi in botti di legno, può portare la qualificazione "riserva".

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico deve essere ottenuto mediante fermentazione in bottiglia nel rispetto delle pratiche previste per tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale.

Le uve destinate alla produzione della tipologia vino santo o vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

È ammessa nella prima fase dell'appassimento di aria ventilata per la disidratazione delle uve fino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 220 grammi/litro.

Le uve, dopo l’appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo de 16,00% vol.

L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.

La fermentazione e maturazione del vino santo o vin santo deve avvenire in recipienti in legno della capacità massima di 550 litri per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco:

colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fresco, fruttato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:

colore: paglierino chiaro talvolta con lieve riflesso verde;

profumo: fine, delicato, fruttato, persistente;

sapore: secco, morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vino so fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vino so intenso, persistente;

sapore: pieno, asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:

colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;

profumo: vinoso, fragrante, intenso;

sapore: asciutto, armonico, strutturato, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: fresco, vivace, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

profumo: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retro gusto lievemente

amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon:

profumo: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12, 50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay:

colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vino so delicato;

sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva:

colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vino so delicato;

sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosso rubino;

profumo: vino so fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fresco, fruttato;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco:

spuma: grana fine e persistente.

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

profumo: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico rosé:

spuma: grana fine e persistente.

colore: rosé più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo:

colore: dal paglierino all'ambrato, con riflesso dorato;

profumo: etereo, intenso, tipico caratteristico;

sapore: tipico, persistente, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo:2,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello:

colore: rosso cerasuolo, vivace;

profumo: fruttato, fresco, caratteristico;

sapore: vivace, fruttato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione dei vini spumanti e frizzanti.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" di cui all' art.1 è consentito l’uso della menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 8

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” dovranno essere

messi al consumo in bottiglie di vetro con capacità non superiore ai tre litri.

Per tutte le riserve è obbligatorio il recipiente di vetro chiuso con tappo di sughero raso bocca.

Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Il vino a denominazione di origine controllata “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” vino santo o vin santo deve essere immesso al consumo solo in recipienti da litri 0,187 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero raso bocca.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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