AMELIA DOC
VIGNETI MONTENERO AMELIA
AMELIA
D.O.C.
Decreto 6 giugno 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata "Amelia" è riservata ai vini:
bianco,
rosso,
rosso riserva,
Grechetto,
Ciliegiolo,
Ciliegiolo riserva,
rosato,
novello,
Malvasia,
Merlot
Merlot riserva,
Sangiovese,
Sangiovese riserva,
Vin Santo
Vin Santo Occhio di Pernice
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata "Amelia" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
"Amelia" bianco e Vin Santo:
Trebbiano toscano minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 50% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
"Amelia" Malvasia:
Malvasia toscana minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.
"Amelia" Grechetto:
Grechetto minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.
"Amelia" rosso, rosso riserva, rosato, novello e Vin Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese: minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 50% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
"Amelia" Ciliegiolo e Ciliegiolo riserva:
Ciliegiolo minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.
"Amelia" Sangiovese e Sangiovese riserva:
Sangiovese minimo 85%.;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.
"Amelia" Merlot e Merlot riserva:
Merlot minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.
Art. 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a Denominazione di origine controllata "Amelia", comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti Comuni:
Alviano, Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Sangemini, Stroncone e Terni;
in provincia di Terni.
Art. 4
Norme per la viticoltura
1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine controllata "Amelia" devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.
Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia pedocollinare (compresa fra i 90 - 450 metri s.l.m.).
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
3. I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2.500 ceppi ettaro.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura,.
E’ consentita soltanto l'irrigazione di soccorso prima dell'invaiatura.
5. La produzione massima di uva per ettaro, dei vigneti in coltura specializzata destinati a produrre vini a denominazione di origine "Amelia" non deve superare le
12 tonnellate per ettaro per tutti i tipi di vini,
ad eccezione della tipologia "Amelia" rosso riserva , Ciliegiolo riserva e Sangiovese riserva la cui produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve superare le
11 tonnellate per ettaro.
6. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte da viti.
7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
8. Il coacervo delle uve destinate alla vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50 % vol. per il bianco ed il Grechetto;
10,50 % vol. per il rosso, rosato e per il novello;
11,00 % vol. per la Malvasia;
12,00 % vol. per il Merlot, Ciliegiolo e per il Sangiovese;
12,50 % vol. per il rosso riserva, Merlot riserva, Sangiovese riserva e per il Ciliegiolo riserva.
Art. 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, conservazione, maturazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
2. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.
3. Per le tipologie bianco, Malvasia, rosato, rosso, novello, rosso riserva, Ciliegiolo e Ciliegiolo riserva, Sangiovese a Sangiovese riserva Merlot e Merlot riserva è consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
4. L'arricchimento e' ammesso solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata "Amelia", con mosti concentrati rettificati o con altre tecniche di arricchimento previste dalla vigente normativa.
5. La resa dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Amelia" non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
6. I vini a denominazione di origine controllata "Amelia" Merlot, rosso, Ciliegiolo e Sangiovese, possono fregiarsi della qualificazione "riserva" solo se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a
due anni,
di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° Novembre dell'anno della vendemmia.
7. Per la produzione della tipologia "Amelia" Vin santo e Vin Santo Occhio di Pernice il metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere
un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35%;
la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati
in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3,00 hl
per un periodo di almeno
due anni;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del
1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6
Caratteristica al consumo
I vini a denominazione di origine controllata "Amelia", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Amelia" bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, fruttato, molto intenso;
sapore: secco, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
"Amelia" rosso:
colore: rosso rubino da giovane, con tendenza al granato se invecchiato;
profumo: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato;
sapore: asciutto, di corpo, armonico con eventuale sentore di mandorla con l'invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Amelia" rosso riserva:
colore: rosso rubino da giovane, con tendenza al granato se invecchiato;
profumo: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato;
sapore: asciutto, di corpo, armonico con eventuale sentore di mandorla con l'invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Amelia" Merlot:
colore: rosso rubino intenso, con tendenza al granato se invecchiato;
profumo: vinoso caratteristico da giovane, accentuato e molto persistente se invecchiato;
sapore: asciutto, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Amelia" Merlot e Merlot riserva:
colore: rosso rubino intenso, con tendenza al granato se invecchiato;
profumo: vinoso caratteristico da giovane, accentuato e molto persistente se invecchiato;
sapore: asciutto, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Amelia" rosato:
colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;
profumo: vinoso, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Amelia" novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Amelia" Malvasia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Amelia" Grechetto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: persistente, fine, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Amelia" Sangiovese:
colore: rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, giustamente tannico, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
"Amelia" Sangiovese riserva:
colore: rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, giustamente tannico, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
"Amelia" Ciliegiolo:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: ampio, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
"Amelia" Ciliegiolo riserva:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: ampio, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
"Amelia" Vin Santo:
colore: giallo dorato fino all'ambrato con l'invecchiamento;
profumo: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.
acidità volatile massima: 3,00 g/l.
estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.
"Amelia" Vin Santo Occhio di Pernice:
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, vellutato, rotondo, armonico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
acidità volatile massima: 40 meq/l.
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7
Etichettatura e presentazione
1. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" di cui all'art.1 può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione
che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati
che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento
e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata "Amelia" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a 5 litri.
2. L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo raso bocca.
3. La chiusura con tappo a vite e a strappo è ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto da 1 a 5 litri.
4. Le tipologie Merlot e Merlot riserva, devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità inferiore o uguale a litri tre, chiusi con tappo raso bocca.
5. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Amelia", che non utilizzano la qualifica riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere, racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità minima di 3 litri e massima di 10 litri.
6. I vini "Amelia" Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri chiusi con tappo raso bocca.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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