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COLLI MACERATESI DOC

VIGNETI CINGOLI

VIGNETI CINGOLI

COLLI MACERATESI

D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

Art. 1.

Denominazione e vini

 

La Denominazione di Origine  Controllata  «Colli  Maceratesi»  è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

«Colli  Maceratesi»  bianco  (anche  nelle  tipologie  passito  e spumante);

«Colli  Maceratesi»  Ribona  (anche  nelle  tipologie  passito  e spumante);

«Colli  Maceratesi»  rosso  (anche  nelle  tipologie  novello   e riserva);

«Colli Maceratesi» Sangiovese.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

«Colli Maceratesi»  bianco  (anche  nella  tipologia  spumante  e passito):

Maceratino (Ribona) minimo 70%;

Incrocio  Bruni  54,  Pecorino,  Trebbiano  toscano,  Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Grechetto per  la  sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo del 30%;

possono concorrere altri vitigni, non aromatici, a  bacca  bianca idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo  del 15%.

 

«Colli Maceratesi»  Ribona  (anche  nelle  tipologie  spumante  e passito):

Maceratino (Ribona) minimo 85%;

possono concorrere per il restante  15%  altri  vitigni  a  bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche.

 

«Colli Maceratesi» Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%;

possono concorre altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  regione  Marche,  congiuntamente  o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

 

«Colli  Maceratesi»  Rosso,  anche  nella  tipologia  novello   e riserva:

Sangiovese minimo 50%;

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima,  Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, congiuntamente o disgiuntamente,  fino ad un massimo del 50%;

possono concorre altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo  del 15%.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini  a Denominazione  di  Origine  Controllata  «Colli  Maceratesi»   ricade nell'intero territorio della 

provincia  di  Macerata 

e  quello  del comune di

Loreto,

in provincia  di  Ancona

e  comprende  i  terreni vocati alla qualità dei suddetti territori.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono  essere  quelle  normali della zona e, comunque, atte  a  conferire  alle  uve  le  specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni della Denominazione  di  Origine  Controllata  di  cui  si tratta.

Sono   da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi    o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

E' vietata ogni  pratica di forzatura.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità  dei  ceppi  per ettaro non può essere inferiore a 2.200.

 

La produzione massima di uva ad ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

«Colli Maceratesi» bianco: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Colli Maceratesi» bianco passito: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Colli Maceratesi» bianco spumante: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;

«Colli Maceratesi» Ribona: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Colli Maceratesi» Ribona passito: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Colli Maceratesi» Ribona spumante: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;

«Colli Maceratesi» rosso: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

«Colli Maceratesi» novello: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Colli Maceratesi» rosso riserva: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

«Colli Maceratesi» Sangiovese: 13,00 t/ha, 11,00% vol.

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla  vite. 

A  tali  limiti,  anche   in   annate   eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la  produzione non superi del 20% i limiti medesimi. 

Qualora  tali  limiti  vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata Colli Maceratesi.

La  Regione  Marche,  su  proposta  del  Consorzio,  sentite   le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di  anno  in  anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e  di coltivazione, può stabilire un  limite  massimo  di  produzione  per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,  dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la

valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni  di  vinificazione  ivi  compreso  l'invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle  uve,  devono essere effettuate all'interno della  zona  di  produzione  delimitata nell'art. 3.

Per tutte le tipologie  dei  vini  Colli  Maceratesi  è ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della  zona  di produzione,    con    mosti    concentrati    rettificati    e    con autoarricchimento.

E' ammessa la  dolcificazione  secondo  le  norme  comunitarie  e nazionali.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

Le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie «passito» devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento a partire  dal 15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve. 

Tale  procedimento  deve assicurare, al termine del  periodo  di  appassimento, 

un  contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.

Le stesse  uve  appassite  devono essere ammostate

entro il 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di raccolta.

La tipologia spumante deve  essere  ottenuta  esclusivamente  per rifermentazione naturale con permanenza  sui  lieviti  per 

almeno  3 mesi,

e la durata del procedimento di elaborazione  deve  essere 

non inferiore a 6 mesi.

Per la presa  di  spuma  deve  essere  utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti  iscritti

allo schedario viticolo della denominazione di origine, oppure  mosto concentrato rettificato.

La  tipologia  novello  deve  essere  ottenuta  con   macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve.

La resa dell'uva in vino, compresa  l'eventuale  arricchimento  e presa di spuma, ove previsto, è la seguente:

 

«Colli Maceratesi» bianco: 70%,  91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» bianco passito : 40%, 52,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» bianco spumante: 70%, 91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» Ribona: 70%, 91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» Ribona passito: 40%, 52,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» Ribona spumante: 70%, 91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» rosso: 70%, 91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» novello: 70%, 91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» rosso riserva: 70%, 70,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» Sangiovese: 70%, 91,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologie sopra menzionate  e  il  43%  per  la  tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla  denominazione  di  origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla  denominazione  d'origine controllate per tutta la partita.

Per  i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  è consentita soltanto dopo un periodo d'invecchiamento che parte dal  1°  dicembre successivo alla vendemmia:

 

“Colli Maceratesi” rosso riserva:

24 mesi di cui almeno 3 in botti di legno;

“Colli Maceratesi” passito:

24 mesi di cui almeno 3 in botti di legno;

              

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini  di  cui  all'art.  1  devono rispondere  all'atto  dell'immissione  al   consumo   alle   seguenti caratteristiche:

 

«Colli Maceratesi» bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: delicato, gradevole sapore armonico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» bianco passito:

colore: paglierino- ambrato piu' o meno carico;

profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15,50%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:  14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole, lievemente fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» Ribona:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» Ribona passito:

colore: paglierino- ambrato piu' o meno carico;

profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15,50%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» Ribona spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole, lievemente fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» rosso novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, vellutato;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Colli Maceratesi» rosso riserva:

colore:  rosso  rubino,  talvolta   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» Sangiovese:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche  dei  vini,  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale   e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla Denominazione di Origine Controllata «Colli  Maceratesi»  è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non  abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con  l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria  l'indicazione  dell'annata di produzione delle uve

 

Art. 8

Confezionamento

 

Per l'immissione al consumo dei vini a Denominazione  di  Origine Controllata «Colli Maceratesi»  riserva,  spumante  e  passito,  sono ammessi soltanto recipienti di capacità da 0,375 fino a litri 3,00;

Per il confezionamento del vino «Colli Maceratesi» bianco,  rosso e Sangiovese, possono essere usati anche contenitori  alternativi  al vetro costituiti da un otre  in  materiale  plastico  pluristrato  di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

Sono  ammessi  tutti  i  sistemi  di  chiusura  consentiti  dalle normative comunitarie e nazionali.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.        

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