ELBA DOC
VIGNETI ISOLA D'ELBA
ELBA
DOC
Decreto 17 maggio 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Elba" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Rosso,
Rosso riserva,
Rosato,
Sangiovese (o Sangioveto),
Bianco,
Bianco spumante,
Ansonica,
Vermentino,
Trebbiano toscano (o Procanico),
Ansonica passito,
Moscato passito,
Bianco passito,
Vin Santo,
Vin Santo occhio di pernice.
Art. 2
Base ampelografica dei vini
I vini della denominazione di origine controllata "Elba" devono essere ottenuti da uve provenienti dai vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni di seguito indicate:
rosso, rosso riserva:
Sangiovese almeno il 60%;
altri vitigni a bacca rossa autorizzati nella regione Toscana, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.
Rosato e Vin santo occhio di pernice:
Sangiovese almeno il 60%;
altri vitigni a bacca rossa autorizzati nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%; sono ammessi anche vitigni a bacca bianca fino ad un massimo del 20%.
Sangiovese:
Sangiovese almeno per l'85%;
possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, autorizzati nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Bianco, Bianco Spumante e Vin santo:
Trebbiano toscano dal 10 al 70%, Ansonica e/o Vermentino dal 10 al 70%;
possono concorrere altri vitigni autorizzati nella regione Toscana con uve a bacca bianca fino ad un massimo del 30%.
Ansonica e Ansonica passito:
Ansonica almeno per l'85%;
altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Vermentino:
Vermentino almeno per l'85%;
altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Trebbiano toscano (o Procanico):
Trebbiano toscano almeno per l'85%;
altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Moscato Passito:
Moscato 100%.
Bianco Passito:
Ansonica, Moscato, Trebbiano toscano, Vermentino da soli o congiuntamente per almeno il 70%;
possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 30%.
Le uve dei vitigni indicati possono essere destinati per scelta vendemmiale alle diverse tipologie dei vini che le prevedono.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" devono essere prodotte esclusivamente nel territorio amministrativo dei
comuni dell'isola d'Elba.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti in coltura specializzata impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 4.000 ceppi per ettaro.
Le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.
Le produzioni massime di uva ad ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve sono i seguenti:
Elba bianco e Vin Santo: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;
Elba bianco spumante: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;
Elba Ansonica: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;
Elba Vermentino: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;
Elba Trebbiano toscano: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;
Elba rosso: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;
Elba rosso riserva: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;
Elba rosato: 8,00 t/ha, 10,50% vol.;
Elba Sangiovese: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;
Elba Vin Santo occhio di pernice: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;
Elba Ansonica passito: 7 t/ha, 11,00% vol.;
Elba Moscato passito: 7,00 t/ha, 11,00% vol.;
Elba bianco passito: 7,00 t/ha, 10,50% vol.
Fermo restando i limiti di produzione/ha indicati, la produzione di uva per ceppo dei vigneti preesistenti all'entrata in vigore del presente disciplinare aventi densità inferiore ai 4.000 ceppi/ha.
Non potrà comunque superare i 2,5 kg e i 2 kg per i vini Elba Ansonica passito, Moscato passito e Bianco passito.
Ai suddetti limiti di produzione per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi.
La eccedenza delle uve non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di appassimento delle uve, spumantizzazione, vinificazione, conservazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
E' consentito l'arricchimento con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata o con mosto concentrato rettificato e comunque secondo le norme CE vigenti.
La resa massima dell'uva in vino non deve superare:
il 70% per i vini Bianco,Bianco Spumante, Ansonica, Vermentino, Trebbiano toscano, Rosso, Rosso riserva, Sangiovese e rosato;
il 35% riferito all'uva fresca per i vini Moscato passito, Ansonica passito e Bianco passito, Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice.
Le uve destinate alla produzione dei vini Moscato passito, Ansonica passito e Bianco passito, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno dieci giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%.
Nella vinificazione del vino doc "Elba" Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica: in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata, per le particolari condizioni climatiche dell'isola d'Elba, non prima del
1° novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino minimo non inferiore la 26,50%;
la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 5 ettolitri;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00%.
Il vino "Elba" rosso sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a
24 mesi dei quali almeno 12 in recipienti di legno,
può portare in designazione la specificazione aggiuntiva "riserva".
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
I vini a DOC "Elba" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Elba bianco:
colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;
profumo: delicato più o meno fruttato;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
Elba bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, tenue;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.
Elba Ansonica:
colore: da paglierino scarico a paglierino;
profumo: delicato e caratteristico;
sapore: secco, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
Elba Vermentino:
colore: da paglierino scarico a paglierino;
profumo: delicato e fruttato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;
Elba Trebbiano toscano (o Elba Procanico):
colore: da paglierino scarico a paglierini
profumo: delicato, più o meno fruttato
sapore: secco e armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 gr/l
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
Elba rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.
Elba Rosso riserva:
colore: da rosso rubino intenso a granato;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.
Elba Sangiovese:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.
Elba Rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: delicato, più o meno fruttato;
sapore: fresco, secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.
Elba Moscato passito:
colore: dal paglierino all'ambrato;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: armonico, dall'amabile al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 30,00 gr/l.
Elba Ansonica passito:
colore: dal paglierino all'ambrato;
profumo: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, dall'amabile al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 30,00 gr/l.
Elba Bianco passito:
colore: dal giallo paglierino all'ambrato
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 30,00 gr/l.
Elba Vin santo:
colore: dal giallo paglierini al dorato, all'ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.
Elba Vin santo occhio di pernice:
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
profumo: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore.
Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione
In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" Moscato passito, Ansonica, Ansonica passito e Bianco passito, tali indicazioni di tipologia o di vitigno possono precedere la denominazione Elba, ovvero figurare seguiti dalla specificazione "dell'Elba".
Nella designazione e presentazione dei vini di origine controllata "Elba" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionate e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, località e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.
Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Elba" è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale non superiore a litri 3.
Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
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