CANAVESE DOC
CANAVESE
D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011
(fonte GURI)
Art. 1.
Denominazione e vini.
La denominazione di origine controllata "Canavese" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
"Canavese" rosso
"Canavese" rosso novello
"Canavese" rosato
"Canavese" rosato spumante
"Canavese" bianco
"Canavese" bianco spumante
"Canavese" Barbera
"Canavese" Nebbiolo.
Art. 2.
Base ampelografica
1.La denominazione di origine controllata "Canavese" senza alcuna specificazione è riservata ai
vini rosso, rosso novello, rosato, rosato spumante
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo, Barbera, Uva Rara (detta Bonarda di Cavaglia'), Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 40%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.
2. La denominazione di origine controllata "Canavese" senza alcuna specificazione è riservata al
vino bianco e bianco spumante
ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
100% Erbaluce.
3. La denominazione di origine controllata "Canavese" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Nebbiolo
Barbera
è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni;
possono concorrere per un massimo del 15% alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve.
1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Canavese" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della
provincia di Torino:
Aglie', Albiano d'Ivrea; Alice Superiore,
Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Banchette, Barbania, Barone, Bollengo, Borgiafio, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese,
Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Cofieretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Coassolo, Cossano Canavese,
Cuceglio, Cuorgne', Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Germagnano, Ivrea, Lanzo Torinese, Lessolo, Levone, Loranzé, Lugnacco, Lusiglié, Maglione, Mazzé, Mercenasco,
Montalenghe, Montaldo Dora, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano,
Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Romano Canavese, Salassa, Salerano, Sarnone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto
Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settitno Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vauda Canavese, Vestigné, Vialfré, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio
l'intero territorio dei seguenti comuni della
provincia di Biella:
Cavaglia', Dorzano, Roppolo, Salussola, Viverone, Zimone
e l'intero territorio dei seguenti comuni in
provincia di Vercelli:
Alice Castello e Moncrivello.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica con altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
“Canavese” rosso: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Canavese” rosso novello: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Canavese” rosato: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Canavese” rosato spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
“Canavese” bianco: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
“Canavese” bianco spumante: 12,00 t/ha, 9,00% vol.;
“Canavese” Barbera: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Canavese” Nebbiolo: 10,00 t/ha, 10.50% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC “Canavese” gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1.Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
2. Le operazioni di imbottigliamento e di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
“Canavese” rosso: 70%, 77,00 hl/ha;
“Canavese” rosso novello: 70%,77,00 hl/ha; ;
“Canavese” rosato: 70% 77,00 hl/ha;
“Canavese” rosato spumante: 70%, 77,00 hl/ha;
“Canavese” bianco: 70%, 84,00 hl/ha;
“Canavese” bianco spumante: 70%, 84,00 hl/ha;
“Canavese” Barbera: 70%, 77,00 hl/ha;
“Canavese” Nebbiolo: 70%, 70,00 hl/ha.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Canavese" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.
5. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata "Canavese" i vini interamente compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo.
1. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Canavese" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
"Canavese" rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
"Canavese" rosato:
colore: dal rosato al rubino chiaro;
profumo: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: asciutto,armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Canavese" Rosato spumante
spuma: leggera, evanescente;
colore: dal rosato al rubino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fruttato, asciutto-armonico; da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Canavese" bianco :
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, intenso, gradevole;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Canavese" bianco spumante:
spuma: leggera, evanescente; colore:
paglierino scarico; odore: delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fruttato, caratteristico; da brut a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Canavese" Nebbiolo:
colore: rosso rubino o granato, talvolta riflessi aranciati;
profumo: caratteristico, delicato, leggermente floreale;
sapore: asciutto di buon corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Canavese" Barbera:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talora con riflessi violacei;
profumo: vinoso caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7
Etichettatura designazione e presentazione
1.Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Canavese" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' inoltre vietato l'utilizzo della menzione aggiuntiva "vigna".
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Canavese", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
3. Per i vini di cui all'art. 2 le specificazioni dei vitigni, Nebbiolo e Barbera dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelle utilizzate per indicare la denominazione di origine controllata "Canavese" e con lo stesso colore.
4. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 la denominazione "Canavese" immediatamente seguita dalla dicitura "Denominazione di origine controllata" precede immediatamente la specificazione di vitigno.
5. Il vino a denominazione di origine controllata "Canavese" tipologia rosso può utilizzare in etichetta la menzione "novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.
6. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese", con l'esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Canavese" devono essere di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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