Piemonte › CANAVESE DOC

CANAVESE DOC

CANAVESE

D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1.

Denominazione e vini.

 

La denominazione di origine controllata "Canavese"  è  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare  di  produzione,  per  le  seguenti  tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

 

"Canavese" rosso

"Canavese" rosso novello

"Canavese" rosato

"Canavese" rosato spumante

"Canavese" bianco

"Canavese" bianco spumante

"Canavese" Barbera

"Canavese" Nebbiolo.

 

Art. 2.

Base ampelografica

 

1.La denominazione di origine controllata "Canavese" senza  alcuna specificazione è riservata ai

vini  rosso,  rosso  novello,  rosato, rosato spumante

ottenuti da uve  provenienti  da  vigneti  aventi  in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo, Barbera, Uva Rara (detta Bonarda di  Cavaglia'),  Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%;

possono concorrere alla  produzione  di  detti  vini,  fino  ad  un massimo del 40%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da  ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

 

2. La denominazione di origine controllata "Canavese" senza  alcuna specificazione è riservata al

vino bianco e bianco spumante

ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la  seguente composizione ampelografica:

100% Erbaluce.

 

3. La  denominazione  di  origine  controllata  "Canavese"  con  la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Nebbiolo

Barbera

è riservata ai vini ottenuti dalle  uve  provenienti  dai  vigneti costituiti per  almeno  l'85%  dai  corrispondenti  vitigni;

possono concorrere per un massimo del 15% alla produzione di  detti  vini  le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo  non  aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

 

Art. 3.

Zona di produzione delle uve.

 

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini  atti ad essere designati  con  la  denominazione  di  origine  controllata "Canavese" comprende l'intero territorio dei  seguenti  comuni  della

provincia  di  Torino: 

Aglie',  Albiano  d'Ivrea;  Alice  Superiore,

Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese,  Balangero,  Banchette, Barbania,   Barone,   Bollengo,   Borgiafio,   Borgofranco   d'Ivrea, Borgomasino,  Burolo,  Busano,  Cafasse,  Caluso,  Candia   Canavese,

Caravino,  Carema,  Cascinette  d'Ivrea,  Castellamonte,  Castelnuovo Nigra,  Chiaverano,   Chiesanuova,   Ciconio,   Cintano,   Cofieretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Coassolo,  Cossano  Canavese,

Cuceglio,  Cuorgne',  Favria,  Feletto,   Fiorano   Canavese,   Forno Canavese, Front, Germagnano, Ivrea, Lanzo Torinese, Lessolo,  Levone, Loranzé,  Lugnacco,   Lusiglié,   Maglione,   Mazzé,   Mercenasco,

Montalenghe,  Montaldo  Dora,  Nomaglio,  Oglianico,  Orio  Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella,  Pavone  Canavese,  Pecco,  Perosa Canavese,   Pertusio,   Piverone,   Pont    Canavese,    Prascorsano,

Pratiglione,  Quagliuzzo,  Quassolo,  Quincinetto,  Rivara,  Rivarolo Canavese, Romano Canavese,  Salassa,  Salerano,  Sarnone,  San  Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio  Canavese,  San  Giusto

Canavese,  San  Martino  Canavese,  San  Ponso,  Scarmagno,  Settitno Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vauda Canavese,  Vestigné,  Vialfré,  Vidracco, Villareggia,  Vische,  Vistrorio  

l'intero  territorio  dei  seguenti comuni  della 

provincia  di  Biella: 

Cavaglia',  Dorzano,  Roppolo, Salussola, Viverone, Zimone

e l'intero territorio dei seguenti comuni in

provincia di Vercelli:

Alice Castello e Moncrivello.

 

Art. 4.

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" devono essere quelle  tradizionali  della  zona  o  comunque  atte  a conferire alle uve e al vino derivato le  specifiche  caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto  da  considerarsi  idonei  i  vigneti  ubicati  in terreni di buona esposizione, di origine morenica con altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;

densita' d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere  quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare  in  negativo  le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

3. Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione  di  origine controllata "Canavese" ed  i  titoli  alcolometrici  volumici  minimi naturali delle relative  uve  destinate  alla  vinificazione,  devono essere rispettivamente le seguenti:

 

“Canavese” rosso: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Canavese” rosso novello: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Canavese” rosato: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Canavese” rosato spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Canavese” bianco: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Canavese” bianco spumante: 12,00 t/ha, 9,00% vol.;

“Canavese” Barbera: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Canavese” Nebbiolo: 10,00 t/ha, 10.50% vol. 

 

Nelle annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Canavese" devono essere  riportati  nei  limiti  di  cui sopra purché la produzione globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC “Canavese” gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area  di produzione, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  è subordinata a specifica autorizzazione  regionale  su  richiesta  del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.

5. In caso di annata  sfavorevole,  che  lo  renda  necessario,  la regione Piemonte fissa una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della  zona  di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima

della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in  questo  articolo,  la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può  fissare  i limiti massimi di uva per ettaro  inferiori  a  quello  previsto  dal presente disciplinare in rapporto alla necessità  di  conseguire  un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Art. 5.

Norme per la vinificazione

 

 

1.Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

2. Le operazioni di imbottigliamento e di  spumantizzazione  devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

3. La resa massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà  essere superiore a:

 

“Canavese” rosso: 70%, 77,00 hl/ha;

“Canavese” rosso novello: 70%,77,00 hl/ha; ;

“Canavese” rosato: 70% 77,00 hl/ha;

“Canavese” rosato spumante: 70%, 77,00 hl/ha;

“Canavese” bianco: 70%, 84,00 hl/ha;

“Canavese” bianco spumante: 70%, 84,00 hl/ha;

“Canavese” Barbera: 70%, 77,00 hl/ha;

“Canavese” Nebbiolo: 70%, 70,00 hl/ha. 

   

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc;  oltre  detto  limite  di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4.  E'  consentita  la  scelta  vendemmiale   dalle   denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione  di origine  controllata  "Canavese"  a  condizione   che   abbiano   con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

5. Possono essere riclassificati con la  denominazione  di  origine controllata "Canavese" i vini  interamente  compresi  nella  zona  di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni  ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art. 6.

Caratteristiche al consumo.

 

1. I vini di cui all'art. 2  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Canavese" rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 10,50%vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Canavese" rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 11,00%vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Canavese" rosato:

colore: dal rosato al rubino chiaro;

profumo: delicato, gradevole, vinoso;

sapore: asciutto,armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 10,50%vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Canavese" Rosato spumante

spuma: leggera, evanescente;

colore: dal rosato al rubino chiaro;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: fresco, fruttato, asciutto-armonico; da brut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Canavese" bianco :

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, fruttato, intenso, gradevole;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Canavese"  bianco  spumante:

spuma:  leggera,  evanescente;  colore:

paglierino scarico; odore: delicato, caratteristico;

sapore: fresco, fruttato, caratteristico; da brut a extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Canavese" Nebbiolo:

colore: rosso rubino o granato, talvolta riflessi aranciati;

profumo: caratteristico, delicato, leggermente floreale;

sapore: asciutto di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Canavese" Barbera:

colore: rosso  rubino  piu'  o  meno  intenso,  talora  con  riflessi violacei;

profumo: vinoso caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  10,50%vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità  totale  e  dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Art. 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

 

1.Nella designazione e presentazione dei vini  a  denominazione  di origine "Canavese" è vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione, ivi  compresi  gli   aggettivi   extra,   fine,   naturale,   scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' inoltre vietato l'utilizzo della menzione aggiuntiva "vigna".

2. Nella designazione e presentazione del vino a  denominazione  di origine controllata "Canavese", è consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Per i vini di cui all'art.  2  le  specificazioni  dei  vitigni, Nebbiolo  e  Barbera  dovranno  essere  riportate  in  etichetta  con caratteri  di  dimensioni  non  superiori  a  quelle  utilizzate  per indicare la denominazione di origine controllata "Canavese" e con  lo stesso colore.

4. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1  la  denominazione "Canavese" immediatamente seguita dalla  dicitura  "Denominazione  di origine controllata"  precede  immediatamente  la  specificazione  di vitigno.

5. Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Canavese" tipologia rosso può utilizzare in etichetta  la  menzione  "novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.

6. Nella presentazione e designazione dei vini a  denominazione  di origine controllata  "Canavese",  con  l'esclusione  delle  tipologie spumante, è obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di  produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

Le bottiglie in cui viene confezionato il  vino  "Canavese"  devono essere di forma e colore tradizionali, di capacità consentita  dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Sono consentiti i sistemi  di  chiusura  previsti  dalla  normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

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