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VALDARNO DI SOPRA DOC

VIGNETI PALAGIO PRATOMAGNO

VIGNETI PALAGIO PRATOMAGNO

VALDARNO DI SOPRA

VAL D’ARNO DI SOPRA
Decreto 13 giugno 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di  Sopra» o «Valdarno di Sopra»  è  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal  presente  disciplinare  di produzione per  le  seguenti  tipologie:

 

Bianco  anche  Spumante  di qualità,

Rosso, 

Rosato  anche  Spumante  di  qualità, 

Chardonnay,

Cabernet  Sauvignon, 

Cabernet  Franc, 

Merlot, 

Sangiovese,  

Syrah,

Sauvignon

Passito.

 

E' consentito anche l'utilizzo delle sottozone «Pietraviva»  e «Pratomagno» che vengono disciplinate tramite gli allegati 1 e  2  in calce al presente disciplinare. Salvo quanto  espressamente  previsto nei suddetti allegati, nelle sottozone  devono  essere  applicate  le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini della denominazione di origine controllata «Val  d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

“Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra” bianco,

“Val d'Arno di  Sopra  o  Valdarno  di  Sopra”  bianco  spumante  di  qualità:

Chardonnay dal  40  all'80%,  Malvasia  bianca  lunga  da  0  a  30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

“Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra” rosso, 

“Val  d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra”  rosato, 

“Val  d'Arno  di  Sopra  o Valdarno di Sopra»  rosato  spumante  di  qualità: 

Merlot  dal  40 all'80%,

Cabernet Sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione  per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

“Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  passito: 

Malvasia bianca lunga dal 40 all'80%, Chardonnay da 0 a 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

I vini “Val d'Arno  di  Sopra  o  Valdarno  di  Sopra”  con  le seguenti specificazioni:

Chardonnay;

Sauvignon;

Cabernet sauvignon;

Cabernet franc;

Merlot;

Sangiovese;

Syrah,

devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da  uno dei sopracitati vitigni;

possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve  di altri vitigni a bacca di colore  analogo,  idonei  alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra» ricade  nella provincia di Arezzo e comprende i terreni  vocati alla viticoltura dell'intero territorio dei comuni di

Cavriglia, Montevarchi,  Bucine, Pergine  Valdarno,  Civitella  in  Val  di  Chiana,  Pian  di   Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini,  Loro  Ciuffenna,  San Giovanni Valdarno, Castiglion Fibocchi e Laterina.

   

La  sottozona  «Pietraviva»  comprende  l'intero  territorio  dei comuni di

Cavriglia,  Montevarchi,  Bucine,  San  Giovanni  Valdarno, Pergine Valdarno e Civitella in Val di Chiana, 

 

mentre  la  sottozona «Pratomagno» comprende l'intero territorio  dei  comuni  di 

Pian  di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro  Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.

tutti in provincia di Arezzo

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini della denominazione di  origine  controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno  di  Sopra»  devono  essere  quelle normali della zona  e  atte  a  conferire  alle  uve  e  ai  vini  le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono esclusi, ai fini dell'iscrizione al relativo schedario, i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore  ai  170  metri s.l.m.

I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni della denominazione «Val d'Arno di Sopra» o  «Valdarno  di Sopra», inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.

3. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 3.300.

4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura  devono  essere  quelli  generalmente  usati   nella   zona, privilegiando quelli a piu' bassa espansione e comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e dei vini. 

Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.

5.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.  

E'   consentita l'irrigazione di soccorso.

 

6. Le produzioni massime di uva  per  ettaro,  per  pianta  ed  i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

   

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” bianco, bianco spumante di qualità: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 10,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” rosato , rosato spumante di qualità: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 10,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” rosso: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,00% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Chardonnay: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,00% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Cabernet Franc: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Cabernet Sauvignon: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Merlot: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Sangiovese: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Syrah: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Sauvignon: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,00% vol.;

 

7. Salvo quanto disposto alla lettera f), comma 1, art.  10  del decreto  legislativo  n.  61/2010,  la  produzione  del  vigneto  con densità inferiore a 3.300 ceppi per ettaro è rapportata  alla  resa per ceppo sopra determinata. 

In  annate  favorevoli  i  quantitativi delle uve  ottenute  e  da  destinare  alla  produzione  del  vino  a denominazione  di  origine  controllata  «Val  d'Arno  di  Sopra»   o «Valdarno di Sopra» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 20%  i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i  quantitativi  di  cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto  limite  decade  il  diritto  alla  denominazione  di origine controllata per tutto il prodotto.

8. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno  di  Sopra» passito la produzione massima di  uva  per  ettaro 

non  deve  essere superiore a 7,50 t/ha e 2,20 kg/ceppo

e, al termine dell'appassimento, le uve devono assicurare

un titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo di 16,00% vol.

9. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti  la  produzione massima ad ettaro ammessa è':

I e II anno vegetativo: 0%

III anno vegetativo: 50%

Dal IV anno vegetativo: 100%

   

Art. 5.

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso  l'invecchiamento obbligatorio  ove  previsto  e  l'imbottigliamento,   devono   essere effettuate  nell'ambito  del  territorio  di  produzione   delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

2.  E'  tuttavia  consentito   che   dette   operazioni   possano effettuarsi nei comuni della provincia di Arezzo, confinanti  con  la zona di produzione.

3. Le operazioni di  elaborazione  della  tipologia  spumante  di qualità potranno essere effettuate, unitamente all'imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3  purché all'interno del territorio della Regione Toscana.

4. Nella vinificazione sono ammesse solo le  pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento dei mosti e  dei  vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti  dalle  norme  comunitarie  e

nazionali.

5. Per tutti i vini di  cui  all'art.  1  non  è  consentita  la pratica della dolcificazione.

6. E' ammessa la colmatura dei vini, di cui all'art. 1, in  corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi  diritto  alla  stessa tipologia, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%.

7.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino,  compreso  l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della  denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno  di  Sopra», qualora la resa uva/vino superi detto limite ma  non  oltre  il  75%, anche se la produzione ad ettaro resta  al  di  sotto  del  massimale

consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla  denominazione  di  origine per tutta la partita.

Per la tipologia passito la resa è  del  35%  senza  diritto  di tolleranze.

 

8. La qualificazione «riserva» spetta ai seguenti vini:

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet sauvignon,

purché le partite destinate a fregiarsi di  detta  menzione  vengano sottoposte a un periodo

minimo in legno di sei mesi.

9. Per i seguenti vini  l'immissione  al  consumo  è  consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco, rosato  e  le tipologie monovarietali a bacca bianca non possono essere immessi  al consumo prima del

1° febbraio dell'anno  successivo  a  quello  della raccolta delle uve;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso e le  tipologie monovarietali a bacca rossa non possono  essere  immessi  al  consumo prima del

31 marzo dell'anno successivo a quello  di  raccolta  delle uve;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso e le  tipologie monovarietali a bacca rossa con menzione «riserva» non possono essere immessi al consumo prima di

24 mesi dalla conclusione del periodo  di raccolta  delle  uve, 

di  cui  6  mesi  in  legno. 

Il  periodo   di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell'anno della vendemmia;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno  di  Sopra»  passito  non  può essere immesso al consumo prima del

1° novembre dell'anno  successivo a quello della raccolta delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val  d'Arno  di Sopra»  o   «Valdarno   di   Sopra»   devono   rispondere,   all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, delicato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco spumante  di qualità:

spuma: fine e persistente;

 colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: da extra brut a demi-sec, fruttato, armonico, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato:

colore: da rosato tenue a rosato intenso;

profumo: fine, delicato, fruttato;

sapore: secco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato spumante  di qualità:

colore: da rosato tenue a rosato intenso;

profumo: fine, delicato, fruttato;

spuma : fine e persistente;

sapore: da extra brut a demi-sec, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: fine, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 21,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, intenso, fruttato e floreale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sauvignon:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, caratteristico, complesso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, complesso, erbaceo;

sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

 «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, fruttato, complesso;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

     

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Syrah:

colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: profumi di piccoli frutti rossi e spezie;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

    

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito:

colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;

profumo: delicato, caratteristico, intenso, etereo;

sapore: dolce, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazione  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche,  modificare  con  proprio  decreto  i  limiti  minimi  sopra menzionati per l'acidità  totale  e  per  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini  di cui all'art. 1 è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

2.  Nell'etichettatura  dei  vini  a  denominazione  di   origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è  obbligatoria,  ad  esclusione della tipologia spumante di qualità.

4. E' consentita  l'indicazione  della  menzione  «riserva»  alle condizioni stabilite all'art. 5, comma 7 e 8.

3.  Per  i  vini  designati  con  la  denominazione  di   origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo  toponimo  o  nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e  che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco

regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8  del  decreto  legislativo  n. 61/2010.

 

Art. 8

confezionamento

 

1. I vini di cui all'art. 1 sono immessi al consumo in recipienti del seguente volume  nominale:  litri  0,187,  0,250,  0,375,  0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 e 6,000.

2. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1,  sono  consentiti  i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

 

       

     

Allegato 1

SOTTOZONA «PIETRAVIVA»

 

Art. 1

denominazione

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val  d'Arno  di Sopra»  o  «Valdarno  di  Sopra»  possono  fregiarsi  della  menzione aggiuntiva «Pietraviva» solo se le  uve  ed  i  vini  prodotti  hanno origine esclusiva nei rispettivi territori stabiliti nell'art. 3  del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.

2. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di  Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  prescritti  dal  presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva bianco;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva rosso;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Vendemmia tardiva;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Malvasia bianca lunga;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Canaiolo nero;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Pugnitello;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Malvasia nera;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Ciliegiolo;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Sangiovese.

 

Art. 2

La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di  Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva deve essere  ottenuta  da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva bianco:

Sauvignon dal 40 all'80%,

Chardonnay da 0 a 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva rosso:

Sangiovese dal 40 all'80%,

Cabernet Sauvignon da  0 a 30%,

Merlot da 0 a 30%.;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione  per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva:

Malvasia bianca lunga  almeno  il  40%,

Chardonnay da 0 a 30 %;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva con le seguenti specificazioni:

Malvasia bianca lunga;

Canaiolo nero;

Pugnitello;

Malvasia nera (da Malvasia nera  di  Lecce  e  Malvasia  nera  di Brindisi);

Ciliegiolo;

Sangiovese;

queste tipologie di prodotto devono essere  ottenute,  in  ambito aziendale, per almeno l'85% da  uno  dei  sopracitati  vitigni  e  la rimanente parte da uno o più vitigni  a  bacca  di  colore  analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

1. La zona di produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o  «Valdarno  di  Sopra» Pietraviva ricade nella provincia di Arezzo  e  comprende  i  terreni vocati  alla  viticoltura  dell'intero  territorio  dei   comuni   di

Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana e San Giovanni Valdarno;

In provincia di Arezzo.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura e la vinificazione

 

1. Sono esclusi ai fini dell'iscrizione al relativo  schedario  i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore  ai  170  metri s.l.m.

I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni della denominazione «Val d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o «Valdarno di Sopra» Pietraviva, inclusi nelle aree dei  comuni  sopra indicati.

 

2.  Le  produzioni  massime  di  uva  per  ettaro  e   i   titoli alcolometrici  volumici  naturali  minimi  previste  per  i  vini   a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva sono i seguenti:

   

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” bianco: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” rosso: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Malvasia bianca lunga: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 11,50% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Canaiolo nero: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Pugnitello: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Malvasia nera: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Ciliegiolo: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Sangiovese: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

 

2.  La  qualificazione  riserva  in  abbinamento  alla  sottozona «Pietraviva» è riservata ai seguenti vini: «Val d'Arno di  Sopra»  o «Valdarno di Sopra» rosso purché le partite destinate a fregiarsi di detta  menzione  vengano  sottoposte   a   un   periodo   minimo   di invecchiamento di

24 mesi,

di cui 6 mesi  in  legno; 

il  periodo  di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell'anno della vendemmia.

3. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o  «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva la produzione massima  di  uva per ettaro non deve essere superiore a

7,50 t/ha e 2,20 kg/ceppo

e, al termine  dell'appassimento,  le  uve  devono  assicurare 

un   titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.

4.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino,  compreso  l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della  denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o  «Valdarno  di  Sopra» sottozona «Pietraviva» qualora la resa uva/vino superi  detto  limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad  ettaro  resta  al  di

sotto del massimale  consentito,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla denominazione di origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per la tipologia vendemmia tardiva  la  resa  è  del  45%  senza diritto di tolleranze.

 

Art. 5

Caratteristiche al cinsumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Val  d'Arno  di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva bianco:

colore: giallo paglierino, anche intenso;

profumo: fine, intenso, fruttato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva rosso:

colore: dal rosso rubino al rubino intenso;

profumo: intenso, fine, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Malvasia bianca lunga:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato, intenso, floreale;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Canaiolo nero:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso;

profumo: fine, floreale e caratteristico;

sapore: asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Pugnitello:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Malvasia nera:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: fine, fruttato e balsamico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;

profumo: delicato, caratteristico, intenso, etereo;

sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Ciliegiolo:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: floreale e fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di

legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore

di legno.

 

       

     

Allegato 2

SOTTOZONA «PRATOMAGNO»

 

Art. 1

Denominazione

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val  d'Arno  di Sopra» o «Valdarno di Sopra» può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Pratomagno» solo  se  le  uve  ed  i  vini  prodotti  hanno  origine esclusiva  nei  rispettivi  territori  stabiliti  nell'art.   3   del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.

2. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di  Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  prescritti  dal  presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno bianco;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno rosso;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Vendemmia tardiva;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Malvasia bianca lunga;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Chardonnay;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Canaiolo nero;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Pugnitello;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Malvasia nera;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Sangiovese.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di  Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno deve essere  ottenuta  da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno bianco:

Sauvignon dal 40 all'80%,

Chardonnay da 0 a 30%.;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno rosso:

Sangiovese dal 40 all'80%,

Cabernet sauvignon da  0 a 30%,

Merlot da 0 a 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione  per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva:

Malvasia bianca lunga  almeno  il  40%,

Chardonnay da 0 a 30 %;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno con le seguenti specificazioni:

Malvasia bianca lunga;

Chardonnay;

Canaiolo nero;

Pugnitello;

Malvasia nera (da Malvasia nera  di  Lecce  e  Malvasia  nera  di Brindisi);

Sangiovese;

queste tipologie di prodotto devono essere  ottenute,  in  ambito aziendale, per almeno l'85% da  uno  dei  sopracitati  vitigni  e  la rimanente parte da uno o piu'  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o  «Valdarno  di  Sopra» Pratomagno comprende l'intero territorio dei comuni di

Pian di  Sco', Castelfranco  di  Sopra,  Terranuova  Bracciolini,  Loro   Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.

In provincia di Arezzo.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura e la vinificazione

 

1. Sono esclusi  ai  fini  dell'iscrizione  al  relativo  albo  i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore  ai  170  metri s.l.m.

I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni della denominazione «Val d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o «Valdarno di Sopra» Pratomagno, inclusi nelle aree dei  comuni  sopra indicati.

 

2.  Le  produzioni  massime  di  uva  per  ettaro  e   i   titoli alcolometrici  volumici  naturali  minimi  previste  per  i  vini   a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno sono i seguenti:

   

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” bianco: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” rosso: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Malvasia bianca lunga: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Chardonnay: 9,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Canaiolo nero: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Pugnitello: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Malvasia nera: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Sangiovese: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

 

2.  La  qualificazione  riserva  in  abbinamento  alla  sottozona «Pratomagno» è riservata ai seguenti vini: «Val d'Arno di  Sopra»  o «Valdarno di Sopra» rosso purché le partite destinate a fregiarsi di detta  menzione  vengano  sottoposte   a   un   periodo   minimo   di invecchiamento di

24 mesi,

di cui 6 mesi  in  legno; 

Il  periodo  di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell'anno della vendemmia.

3. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o  «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva la produzione massima  di  uva per ettaro non deve essere superiore a

7,50 t/ha e 2,20 kg/pianta

e, al termine  dell'appassimento,  le  uve  devono  assicurare 

un   titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.

4.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino,  compreso  l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della  denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o  «Valdarno  di  Sopra» sottozona «Pratomagno» qualora la resa uva/vino superi  detto  limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad  ettaro  resta  al  di

sotto del massimale  consentito,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla denominazione di origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per la tipologia vendemmia tardiva  la  resa  è  del  45%  senza diritto di tolleranze.

 

 Art. 5

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Val  d'Arno  di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno bianco:

colore: giallo paglierino, anche intenso;

profumo: fine, intenso, fruttato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno rosso:

colore: dal rosso rubino al rubino intenso;

profumo: intenso, fine, fruttato, vegetale;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

 «Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Malvasia bianca lunga:

colore: giallo  paglierino  più  o meno intenso;

profumo: fine, delicato, intenso, floreale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, intenso, fruttato e floreale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Canaiolo nero:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: fine, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Pugnitello:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Malvasia nera:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: fine, fruttato e balsamico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: floreale e fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;

profumo: delicato, caratteristico, intenso, etereo;

sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.; 

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.        

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