Toscana › BOLGHERI DOC

BOLGHERI DOC

VIGNETI BOLGHERI

VIGNETI BOLGHERI

BOLGHERI

BOLGHERI SASSICAIA

D.O.C.

Decreto 21 marzo 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» è riservata  ai

vino bianco,

Vermentino,

Sauvignon,

vino rosato,

vino rosso, 

vino rosso  superiore,

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La  denominazione  di  origine  controllata   «Bolgheri»   con   il riferimento  alla  sottozona  «Sassicaia»  è   riservata   al   vino proveniente dalla omonima sottozona e rispondente alle  condizioni  e requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

La  denominazione  di  origine  controllata  «Bolgheri»  bianco  è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigne  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino: da 0 al 70%;

Sauvignon: da 0 a 40%;

Trebbiano toscano: da 0 a 40%.

Possono concorrere altri vitigni con uve  a  bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la Regione Toscana,  presenti  nei  vigneti  da soli o congiuntamente fino  ad  un  massimo  del  30%,  iscritti  nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da  vino  approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

La denominazione di origine controllata  «Bolgheri»  Vermentino  è riservata al vino provenienti dalle uve del  vitigno  Vermentino  minimo l'85%.

Possono concorrere altri vitigni con uve  a  bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la Regione Toscana,  presenti  nei  vigneti  da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine  controllata  «Bolgheri»  Sauvignon  è riservata al vino proveniente dalle uve  del  vitigno 

Sauvignon  minimo l'85 %.

Possono concorrere altri vitigni con uve  a  bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la Regione Toscana,  presenti  nei  vigneti  da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

 

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso  e  rosato è riservata ai vini  ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cabernet Sauvignon: da 0 al 100%;

Merlot: da 0 al 100%;

Cabernet Franc: da 0 al 100%;

Syrah: da 0 al 50%;

Sangiovese: da 0 al 50%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da  soli  o congiuntamente fino ad un massimo  del  30%,  iscritti  nel  Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

La denominazione di origine  controllata  «Bolgheri»  Sassicaia è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigneti  della corrispondente  sottozona  e  aventi,  nell'  ambito  aziendale,   la seguente composizione ampelografica:

Cabernet Sauvignon: almeno l' 80%;

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da  soli  o congiuntamente fino ad un massimo  del  20%,  iscritti  nel  Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Art. 3

Zona di produzione

 Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio  amministrativo  del  comune  di 

Castagneto  Carducci 

in provincia di Livorno

ad esclusione dei  territori  ubicati  ad  ovest della s. s. Aurelia, vecchio tracciato.

 

La  sottozona  di  produzione del vino denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia è così delimitata:

oltrepassato di circa 200 m in direzione Bolgheri il pod.  Alberto, sulla strada comunale di San Guido (viale dei Cipressi) si  dirige  a nord-ovest per circa 600 m fino ad incontrare  il  fosso  Barinca  e, progredendo dall'argine sinistro di suddetto fossato, per circa  1200 m in direzione est, incontra la strada campestre  del  pod.  Aianova,

confinante  con  l'  azienda  agricola  Castello   di   Bolgheri   e, all'interno di questa delimitazione si estende in  direzione  sud  in linea retta per 100  m  includendo  l'amm.  Le  Capanne  ed  il  pod. Sassicaia  fino  a  congiungersi,  dopo  una  lieve  inflessione   in direzione sud-ovest al botro  delle  Fornaci. 

Di  qui,  internamente all'argine sinistro del botro, procedendo in direzione est per  circa 2500 m, giunge all'intersezione con una strada poderale che,  con  un tratto di circa 200 m in direzione  sud,  si  ricollega  alla  strada

Poggio-Patanocco.

Delimitata da tale strada, sempre in direzione  est per 1300 m, si dirige verso pod. Patanocco  e,  successivamente,  dal proseguimento della precedente strada, denominata  in  questo  tratto «strada Patanocco Castiglioncello» segue questa delimitazione, al suo interno, prima per 1200 in, in direzione est-sudest poi per  1100  m, in direzione sud-ovest tagliando il tratto di strada di  collegamento tra Castiglioncello-Colle Ulivo.

Di qui prosegue in direzione sud-est per circa 800 m, dirigendosi poi in linea retta verso ovest per circa 1000 m, confinando esternamente con l' azienda agricola S. Biagio  e, successivamente, in  direzione  nord-ovest  per  circa  700  m,  fino all'incontro con la strada Castelluccio Ospedaletto.

Di qui in direzione nord-ovest per circa 500  m  continua  fino  ad incontrare la strada di collegamento  tra  pod.  Casa  Bozzini  e  il Quercione ed internamente ad essa per 450 m,  in  direzione  ovest  e successivamente in direzione nord-ovest per 900 m, confinando con  la tenuta  dell'Ornellaia.  fino  ad  incontrare  il  botro   Macine   e costeggiando l'argine sinistro per circa 500 m,  in  direzione  ovest sudovest.

La delimitazione prosegue poi per circa 500 m  in  direzione  ovest nord-ovest  confinando  ancora  con  la  tenuta   dell'Ornellaia   e, successivamente per 200 m, in direzione nord-ovest confinando con  la proprietà  Righi  fino  ad  incontrare  il  fosso   Campo-Fantoccio.

Internamente al fosso il confine si estende in  direzione  ovest  per circa 350 m, fino ad incontrare  la  via  Bolgherese  e  costeggiando questa per 100  m  in  direzione  nord-ovest,  prosegue  verso  ovest internamente  alla  Strada  delle  Ferruggini   per   300   m,   fino all'intersezione di essa con  il  fosso  Campo-Fantoccio  e  da  esso delimitata per 600 m, in direzione nord-ovest.

Da qui si stacca dal fosso in direzione ovest per 200 m, deviando a 90° in nord per 150 m, fino ad incontrare il fosso Carestia Vecchia.

Dopo aver costeggiato internamente il fosso per  circa  400  m,  in direzione ovest si ricongiunge dopo 600 m in nord-ovest al  punto  di partenza di questa descrizione planimetrica  situata  sul  viale  dei Cipressi a circa 200m ad est, rispetto al pod. Alberto.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque  atte  a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche  caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono  esclusi i sistemi espansi.

E' vietata ogni pratica  di  forzatura,  irrigazione  compresa. 

E' ammessa l'irrigazione di soccorso non oltre l'invaiatura.

I vigneti impiantati o reimpiantati successivamente  alla  entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere  una  densità  di almeno 4.500 ceppi per ettaro 

calcolati  su  sesto  di  impianto  con distanza massima tra le file di 2,5 m.

 

La produzione di uva ammessa per vini a  denominazione  di  origine controllata: non deve essere superiore per i vini:

«Bolgheri» bianco,

«Bolgheri» Vermentino,

«Bolgheri» Sauvignon: 

non deve essere superiore a 12,00 t/ha di coltura specializzata.

La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di  origine controllata

«Bolgheri» rosato:

non deve essere superiore a 9,00 t/ha di coltura specializzata.

La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di  origine controllata

«Bolgheri» rosso:

non deve essere superiore a 9,00 t/ha di coltura specializzata

con una produzione media per ceppo di kg. 2,000.

Per le tipologie:

«Bolgheri» rosso superiore,

«Bolgheri» rosso  superiore  con  menzione vigna:

la resa non deve essere superiore a  8,00 t/ha,

e  la corrispondente produzione media per ceppo non deve superare 1,800 kg.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente produttive, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata  cernita  delle  uve, purché la produzione globale del  vigneto  non  superi  del  20%  il limite medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite  massimo  del  20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini

«Bolgheri» bianco,

«Bolgheri» Vermentino,

«Bolgheri» Sauvignon: 

un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo del  10,50% vol.; 

«Bolgheri»  rosso  e rosato:

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,50% vol.;

«Bolgheri» rosso superiore:

un titolo  alcolometrico  volumico minimo naturale del 12,00% vol

Per il vino  a  denominazione  di  origine  controllata   «Bolgheri»Sassicaia le forme di allevamento ed i sistemi  di  potatura  ammessi sono:

il cordone speronato mono e bilaterale,

l'archetto  semplice  o doppio ad alberello basso.

I vigneti all' interno della sottozona  «Sassicaia»  devono  essere ubicati ad una altimetria tra 40 e 400 metri s.l.m.

La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia non deve essere superiore a 7,00 t/ha.

con una produzione media per ceppo di kg 2,000.

Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all'entrata in vigore del presente disciplinare, la  produzione  di  uva  per  ettaro,  pur risultando di  7,00 t/ha,

deve prevedere una densità degli  impianti  di almeno 4.000 ceppi

con una produzione media per ceppo di kg 1,800.

Le uve destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine  controllata  «Bolgheri»  Sassicaia  devono   assicurare   al medesimo

un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell' 11,50% vol.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, di affinamento, di imbottigliamento e di  invecchiamento  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere effettuate nell'  intero  territorio  amministrativo  del  comune  di Castagneto Carducci.

La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere  superiore al 70% per i vini «Bolgheri»  rosso,  rosato,  «Bolgheri»  Sassicaia.

Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata. 

Oltre  il  75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere  superiore al 65% per il  vino  «Bolgheri»  bianco  e  Vermentino  e  Sauvignon.

Qualora superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata. 

Oltre  il  70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.  2  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi  le  loro peculiari caratteristiche.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso la  commercializzazione  è consentita  soltanto  dopo  un  adeguato periodo di  affinamento,  ovvero  non  prima  della  data  del 

primo settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento 

minimo  2 anni

a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di  vendemmia

di cui almeno uno in botti di rovere.

Le operazioni di vinificazione,  affinamento,  imbottigliamento  ed invecchiamento  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Bolgheri»  Sassicaia  devono  essere  effettuate   nell'ambito   del territorio amministrativo del comune  di  Castagneto  Carducci. 

Sono esclusi i tagli  con  uve,  mosti  e  vini  provenienti  da  zone  di produzione esterne alla sottozona.

E' consentito l' arricchimento con  mosti  provenienti  da  uve  di vigneti iscritti all' albo  del  Bolgheri  «Sassicaia»  o  con  mosto concentrato rettificato.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia non  può  essere  immesso  al  consumo  se  non  dopo  essere  stato sottoposto ad un periodo  di  invecchiamento 

minimo  2  anni, 

a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia,

di  cui  almeno  18 mesi in botti di rovere di capacità non superiore a 225 litri.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» all'  atto di  immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

«Bolgheri» bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, delicato;

sapore: secco, armonico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Bolgheri» Vermentino:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Bolgheri» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Bolgheri» rosato:

colore: rosato;

profumo: vinoso di profumo delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Bolgheri» rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

profumo: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Bolgheri» rosso superiore

«Bolgheri» con menzione Vigna:

colore: rosso rubino intenso o granato;

profumo: vinoso, ricco ed elegante

sapore: asciutto, pieno, robusto  e  armonico  con  buona  elegante struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Bolgheri» Sassicaia:

colore: rosso rubino intenso o granato;

profumo: vinoso,ricco ed elegante;

sapore: asciutto, pieno, robusto e  armonico,  con  buona  elegante struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella designazione dei vini a denominazione di origine  controllata «Bolgheri» il nome  del  vitigno,  ove  previsto,  deve  figurare  in etichetta  in  caratteri  di  dimensioni  non  superiori   a   quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione il nome della  sottozona  «Sassicaia»  può precedere la denominazione «Bolgheri»  e  figurare  in  caratteri  di dimensioni pari o superiori a quelli per la denominazione medesima.

Nella designazione e presentazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Bolgheri» è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare, ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,   scelto,selezionato   e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso   di   indicazioni   che   facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e  marchi  privati  non aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore.

Per i vini designati con la denominazione  di  origine  controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» con riferimento alla sottozona «Sassicaia» è consentito  l'uso  della  menzione  «vigna»,  seguita  dal   relativo toponimo  o  nome  tradizionale,  alle  condizioni   previste   dalla normativa vigente e che  i  relativi  toponimi  o  nomi  tradizionali

figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Nella  presentazione  e  designazione  del  prodotto,  la  menzione «vigna» seguita dal  relativo  toponimo  o  nome  tradizionale,  deve essere riportata immediatamente sia al di sotto  della  denominazione «Bolgheri» che della menzione specifica  tradizionale  «denominazione di origine controllata  Superiore».  In  tal  caso  è  vietato  fare riferimento al colore «rosso».

Sulle  bottiglie  o  altri   recipienti   contenenti   i   vini   a denominazione origine controllata «Bolgheri» e  «Bolgheri»  Sassicaia deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

Le bottiglie o altri recipienti di capacità inferiore a 5 litri in cui  possono  essere  confezionati  i  vini  «Bolgheri»  ,  in  vista dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.

Per l'immissione  al  consumo  del  vino  «Bolgheri»  e  «Bolgheri» Sassicaia sono ammessi soltanto recipienti della capacità di  litri: 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000.

Il  recipiente  utilizzato  per  i  vini  «Bolgheri»  rosso,  rosso superiore e Sassicaia deve consistere in una bottiglia  di  vetro  di forma bordolese di colore scuro.

La chiusura dei recipienti destinati all'immissione al consumo  dei vini «Bolgheri» rosso superiore e Sassicaia  deve  essere  effettuata con il tappo di sughero raso bocca.

Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di  chiusura previsti dalla normativa vigente. 

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

 

VISIT "CONTATTI" and "GALLERIE" 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI