BOLGHERI DOC
VIGNETI BOLGHERI
BOLGHERI
BOLGHERI SASSICAIA
D.O.C.
Decreto 21 marzo 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» è riservata ai
vino bianco,
Vermentino,
Sauvignon,
vino rosato,
vino rosso,
vino rosso superiore,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» con il riferimento alla sottozona «Sassicaia» è riservata al vino proveniente dalla omonima sottozona e rispondente alle condizioni e requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigne aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: da 0 al 70%;
Sauvignon: da 0 a 40%;
Trebbiano toscano: da 0 a 40%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Vermentino è riservata al vino provenienti dalle uve del vitigno Vermentino minimo l'85%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sauvignon è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno
Sauvignon minimo l'85 %.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon: da 0 al 100%;
Merlot: da 0 al 100%;
Cabernet Franc: da 0 al 100%;
Syrah: da 0 al 50%;
Sangiovese: da 0 al 50%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della corrispondente sottozona e aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon: almeno l' 80%;
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
Art. 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo del comune di
Castagneto Carducci
in provincia di Livorno
ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della s. s. Aurelia, vecchio tracciato.
La sottozona di produzione del vino denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia è così delimitata:
oltrepassato di circa 200 m in direzione Bolgheri il pod. Alberto, sulla strada comunale di San Guido (viale dei Cipressi) si dirige a nord-ovest per circa 600 m fino ad incontrare il fosso Barinca e, progredendo dall'argine sinistro di suddetto fossato, per circa 1200 m in direzione est, incontra la strada campestre del pod. Aianova,
confinante con l' azienda agricola Castello di Bolgheri e, all'interno di questa delimitazione si estende in direzione sud in linea retta per 100 m includendo l'amm. Le Capanne ed il pod. Sassicaia fino a congiungersi, dopo una lieve inflessione in direzione sud-ovest al botro delle Fornaci.
Di qui, internamente all'argine sinistro del botro, procedendo in direzione est per circa 2500 m, giunge all'intersezione con una strada poderale che, con un tratto di circa 200 m in direzione sud, si ricollega alla strada
Poggio-Patanocco.
Delimitata da tale strada, sempre in direzione est per 1300 m, si dirige verso pod. Patanocco e, successivamente, dal proseguimento della precedente strada, denominata in questo tratto «strada Patanocco Castiglioncello» segue questa delimitazione, al suo interno, prima per 1200 in, in direzione est-sudest poi per 1100 m, in direzione sud-ovest tagliando il tratto di strada di collegamento tra Castiglioncello-Colle Ulivo.
Di qui prosegue in direzione sud-est per circa 800 m, dirigendosi poi in linea retta verso ovest per circa 1000 m, confinando esternamente con l' azienda agricola S. Biagio e, successivamente, in direzione nord-ovest per circa 700 m, fino all'incontro con la strada Castelluccio Ospedaletto.
Di qui in direzione nord-ovest per circa 500 m continua fino ad incontrare la strada di collegamento tra pod. Casa Bozzini e il Quercione ed internamente ad essa per 450 m, in direzione ovest e successivamente in direzione nord-ovest per 900 m, confinando con la tenuta dell'Ornellaia. fino ad incontrare il botro Macine e costeggiando l'argine sinistro per circa 500 m, in direzione ovest sudovest.
La delimitazione prosegue poi per circa 500 m in direzione ovest nord-ovest confinando ancora con la tenuta dell'Ornellaia e, successivamente per 200 m, in direzione nord-ovest confinando con la proprietà Righi fino ad incontrare il fosso Campo-Fantoccio.
Internamente al fosso il confine si estende in direzione ovest per circa 350 m, fino ad incontrare la via Bolgherese e costeggiando questa per 100 m in direzione nord-ovest, prosegue verso ovest internamente alla Strada delle Ferruggini per 300 m, fino all'intersezione di essa con il fosso Campo-Fantoccio e da esso delimitata per 600 m, in direzione nord-ovest.
Da qui si stacca dal fosso in direzione ovest per 200 m, deviando a 90° in nord per 150 m, fino ad incontrare il fosso Carestia Vecchia.
Dopo aver costeggiato internamente il fosso per circa 400 m, in direzione ovest si ricongiunge dopo 600 m in nord-ovest al punto di partenza di questa descrizione planimetrica situata sul viale dei Cipressi a circa 200m ad est, rispetto al pod. Alberto.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi.
E' vietata ogni pratica di forzatura, irrigazione compresa.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso non oltre l'invaiatura.
I vigneti impiantati o reimpiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 4.500 ceppi per ettaro
calcolati su sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,5 m.
La produzione di uva ammessa per vini a denominazione di origine controllata: non deve essere superiore per i vini:
«Bolgheri» bianco,
«Bolgheri» Vermentino,
«Bolgheri» Sauvignon:
non deve essere superiore a 12,00 t/ha di coltura specializzata.
La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata
«Bolgheri» rosato:
non deve essere superiore a 9,00 t/ha di coltura specializzata.
La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata
«Bolgheri» rosso:
non deve essere superiore a 9,00 t/ha di coltura specializzata
con una produzione media per ceppo di kg. 2,000.
Per le tipologie:
«Bolgheri» rosso superiore,
«Bolgheri» rosso superiore con menzione vigna:
la resa non deve essere superiore a 8,00 t/ha,
e la corrispondente produzione media per ceppo non deve superare 1,800 kg.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente produttive, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Bolgheri» bianco,
«Bolgheri» Vermentino,
«Bolgheri» Sauvignon:
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.;
«Bolgheri» rosso e rosato:
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,50% vol.;
«Bolgheri» rosso superiore:
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol
Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri»Sassicaia le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono:
il cordone speronato mono e bilaterale,
l'archetto semplice o doppio ad alberello basso.
I vigneti all' interno della sottozona «Sassicaia» devono essere ubicati ad una altimetria tra 40 e 400 metri s.l.m.
La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia non deve essere superiore a 7,00 t/ha.
con una produzione media per ceppo di kg 2,000.
Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione di uva per ettaro, pur risultando di 7,00 t/ha,
deve prevedere una densità degli impianti di almeno 4.000 ceppi
con una produzione media per ceppo di kg 1,800.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia devono assicurare al medesimo
un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell' 11,50% vol.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di affinamento, di imbottigliamento e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell' intero territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.
La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Bolgheri» rosso, rosato, «Bolgheri» Sassicaia.
Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per il vino «Bolgheri» bianco e Vermentino e Sauvignon.
Qualora superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso la commercializzazione è consentita soltanto dopo un adeguato periodo di affinamento, ovvero non prima della data del
primo settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
minimo 2 anni
a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di vendemmia
di cui almeno uno in botti di rovere.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, imbottigliamento ed invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.
Sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di produzione esterne alla sottozona.
E' consentito l' arricchimento con mosti provenienti da uve di vigneti iscritti all' albo del Bolgheri «Sassicaia» o con mosto concentrato rettificato.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento
minimo 2 anni,
a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia,
di cui almeno 18 mesi in botti di rovere di capacità non superiore a 225 litri.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» all' atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Bolgheri» bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bolgheri» Vermentino:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Bolgheri» Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Bolgheri» rosato:
colore: rosato;
profumo: vinoso di profumo delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Bolgheri» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
profumo: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
«Bolgheri» rosso superiore
«Bolgheri» con menzione Vigna:
colore: rosso rubino intenso o granato;
profumo: vinoso, ricco ed elegante
sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico con buona elegante struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
«Bolgheri» Sassicaia:
colore: rosso rubino intenso o granato;
profumo: vinoso,ricco ed elegante;
sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico, con buona elegante struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.
In sede di designazione il nome della sottozona «Sassicaia» può precedere la denominazione «Bolgheri» e figurare in caratteri di dimensioni pari o superiori a quelli per la denominazione medesima.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» con riferimento alla sottozona «Sassicaia» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali
figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Bolgheri» che della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata Superiore». In tal caso è vietato fare riferimento al colore «rosso».
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento
Le bottiglie o altri recipienti di capacità inferiore a 5 litri in cui possono essere confezionati i vini «Bolgheri» , in vista dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.
Per l'immissione al consumo del vino «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000.
Il recipiente utilizzato per i vini «Bolgheri» rosso, rosso superiore e Sassicaia deve consistere in una bottiglia di vetro di forma bordolese di colore scuro.
La chiusura dei recipienti destinati all'immissione al consumo dei vini «Bolgheri» rosso superiore e Sassicaia deve essere effettuata con il tappo di sughero raso bocca.
Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
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