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SERRAPETRONA DOC

VIGNETI SERRAPETRONA

VIGNETI SERRAPETRONA

 

SERRAPETRONA

D.O.C.

D. D. 18/AGOSTO/2004

Modificato D. D. 26/MAGGIO/2010

 

Art 1   

La denominazione di origine controllata “Serrapetrona” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

           

Art 2   

Il vino a denominazione di origine controllata “Serrapetrona” deve essere ottenuto dalle uve di vigneti che, nell’ambito aziendale, siano composti dal vitigno:

Vernaccia nera per almeno l’85%.

possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15%.

 

Art 3   

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Vernaccia di Serrapetrona” comprende in tutto il territorio del comune di:

Serrapetrona

ed in parte quello dei comuni di:

Belforte del Chienti, San Severino Marche

in provincia di Macerata.

 

Tale zona è così delimitata:

ad est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche, la linea di delimitazione segue, verso nord, il confine tra i comuni di San Severino Marche e Tolentino fino ad intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di  San Severino Marche. Lungo detta strada, verso nord – ovest, raggiunge e segue quella che attraverso la località Terrante passando per casa Bordoni (quota 302), casa Falcitelli (quota 373) e all’altezza della quota 391, piega verso nord – ovest per raggiungere Cusiano.

 Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la località Casette fino al bivio per Maestà (quota 249); da dove verso nord – ovest e attraverso Casa Giacchetti (quota 307), raggiunge quota 315 sulla strada che da Casette conduce alla località Uvaiolo.

Da quota 315 prosegue verso sud – ovest sino ad incontrare la quota 314 sulla strada statale che congiunge San Severino Marche con Serrapetrona, prosegue quindi sulla medesima verso San Severino Marche sino alla quota 303.

Dalla quota 303 in linea retta verso sud – ovest, attraversando la località Uvaiolo, raggiunge quota 369, e per la strada che porta a san Severino Marche raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in direzione sud – ovest fino a raggiungerla, passando per le quote 448, 432, 442 e 434; da casa Caglini (quota 464) segue in direzione sud il sentiero per casa Luzi (quota 474), prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi che passano per le quote 446, 613 e 583 fino ad incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti.

La linea di delimitazione inizialmente verso ovest, segue il confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte del Chienti, in prossimità di casa Pizzini e, continuando su detto confine, in direzione ovest, raggiunge (in prossimità del km. 62,500) la strada statale 77.

Prosegue su detta statale, verso nord – est, fino ad incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in prossimità di casa Serani; da questo punto segue, verso nord – ovest il confine comunale di Belforte fino ad incrociare quello si Serrapetrona, e lungo quest’ultimo, in direzione nord, raggiunge il punto d’incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.

 

Art 4   

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC“Serrapetrona” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed orientamento adatti con una altitudine non superiore ai 700 metri; sono esclusi i terreni di fondovalle o non sufficientemente soleggiati e quelli preminentemente argillosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E’ esclusa ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a DOC “Serrapetrona” dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, la densità minima per ettaro non deve essere inferiore a:

2.200 ceppi/ettaro

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Serrapetrona” non deve superare le:

10,00 tonnellate/ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOC “Serrapetrona” devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l’intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla viti.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve che concorrono alla produzione del vino a DOC “Serrapetrona” non deve essere inferiore a:

10,00% vol.

 

Art 5   

Norme per la vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, compreso I’invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali-Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma

non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Serrapetrona».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 

La resa massima delle uve in vino, compreso l'arricchimento, non deve essere superiore al 70%. 

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

E’ ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Art 6   

Il vino a DOC “Serrapetrona”all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico, delicato;

sapore:              asciutto, caratteristico, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il vino a DOC “Serrapetrona” può rilevare lieve sentore di legno.

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Art 7   

Nell’etichettatura, designazione e presentazione del vino spumante di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente, nonché l’impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, arre, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali vigna, viticoltore, fattoria, tenuta, podere, sono consentite in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC “Serrapetrona” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Art 8   

Il vino a DOC “Serrapetrona” deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 3,000 litri.

La tappatura dei recipienti deve essere raso bocca utilizzando sughero o altri materiali innovativi consentiti dalla normativa, ad eccezione dei recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri per i quali è consentito l’uso del dispositivo di chiusura a vite.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

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